Esonero esame OCF: come funziona e come richiederlo

In questo articolo cercheremo di capire come funziona l’esonero dall’esame OCF, chi può richiederlo e quindi chi può evitare di effettuare l’esame OCF e come fare per presentare la richiesta di esonero.

N.B. A causa dell’elevato numero di richieste, offriamo un servizio per valutare con alta probabilità se rientri nei casi di esonero dalla prova valutativa OCF, al costo di 100€ + IVA. Questo costo sarà interamente deducibile nel caso in cui tu scelga di iscriverti all’albo tramite la nostra assistenza.

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Bene iniziamo, se andiamo nel website dell’OCF tra i requisiti per l’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi (o in quelli abilitati all’offerta fuori sede) troveremo i requisiti di professionalità.

Per essere iscritti all’albo e per rispettare i “Requisiti di professionalità: è necessario:

  • aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo);
  • aver superato la prova valutativa unica indetta dall’Organismo oppure appartenere ad una delle categorie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206.

Quindi per l’iscrizione dei consulenti finanziari tra i vari requisiti vi è anche il requisito di professionalità, individuato nell’art 2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n.206.

Questo articolo stabilisce che:

  1. Per l’iscrizione all’Albo è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.
  2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo occorre, altresì, possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo
    stabilite.
  3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2:
    a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;
    b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;
    c) gli agenti di cambio.
  4. Ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l’esercizio dell’attività professionale. La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
  5. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell’articolo 18-bis comma 5 lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Se andiamo a vedere il bando 2023 per l’esame OCF troveremo nell’art 2 anche un nuovo articolo dal quale attingere informazioni.

In altre parole:

“Sono esonerati dal superamento della prova valutativa ai fini dell’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall’OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 o dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.”

Andiamo a vedere cosa ci dice questo articolo 4:

Art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472
(Criteri valutativi della esperienza professionale)

  1. L’accesso all’Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sotto indicate attività:
    a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    b) negoziatore, abilitato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n.1;
    c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
    d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un’unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.
  2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
  3. La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l’esperienza professionale, attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
  4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell’amministrazione del personale.

A giudicare da quest’ultimo articolo sembrerebbe che non sia necessario aver sostenuto tali mansioni nei 3 anni precedenti alla domanda di iscrizione, come riportato precedentemente.

Purtroppo non è proprio così in quanto gli stessi allegati che fornisce l’OCF per presentare la dichiarazione autentica per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali, indicano che tali mansioni devono essere state ricoperte per 2 anni, e devono essere state svolte entro 3 anni dalla richiesta di iscrizione all’albo.

Quindi in sostanza serve:

  • ricadere in uno dei casi di esonero, ossia aver esperienza lavorativa nelle mansioni precedentemente riportate, devi quindi aver svolto in qualche modo il servizio di consulenza in materia di investimenti, devi avere esperienza in questo campo.
  • devi aver svolto tali mansioni per almeno 2 anni (anche non consecutivi, basta che siano cumulativi) ma li devi aver effettuati entro 3 anni dalla richiesta di iscrizione all’albo.
  • una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentate (o dirigente munito di firma sociale preposto alla funzione della gestione e dell’amministrazione del personale), attestante l’ufficio, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento

N.B. L’OCF non ti sarà di aiuto, nel senso che se proverai a chiedere se rientri o meno nei casi di esonero, ti risponderanno che prima ti devi iscrivere e pagare e poi andranno a valutare caso per caso.

Per presentare richiesta di esonero devi effettuare la domanda di iscrizione all’albo OCF, (non devi registrarti all’esame o contattare l’ocf) ed allegarla con la dichiarazione autentica che attesti il possesso dei requisiti di professionalità.

Fac simile per la dichiarazione autentica, allegati aggiornati.

Ovviamente presentare falsa dichiarazione comporta “responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni stabilite dalla legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Ora per aiutarti ulteriormente, eccoti la tabella per l’esonero dei requisiti di professionalità. Troverai vari esempi di possibili casi di esonero.

Se hai intenzione di iscriverti all’albo e rientri nei casi di esonero, il mio consiglio è quello di iscriverti prima possibile perché non possiamo escludere che un domani i criteri per evitare di dover effettuare l’esame OCF siano più rigidi, come già accaduto in Gran Bretagna con la riforma della consulenza finanziaria.

Se necessiti di aiuto nel richiedere l’esonero o nel capire se rientri nei casi di esonero noi possiamo aiutarti (il servizio ha un costo di 100€ + IVA. Questo costo sarà interamente deducibile nel caso in cui tu scelga di iscriverti all’albo tramite la nostra assistenza.)

N.B. Mentre richiedere l’esonero all’esame OCF è un attività che in realtà puoi riuscire ad effettuare da solo/a, la preparazione della relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa (da presentare insieme alla richiesta di esonero) non lo è. Non è possibile infatti riuscire in questa impresa da soli.

Se necessiti di aiuto in tal senso possiamo aiutarti ad iscriverti all’albo OCF preparandoti la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa. Abbiamo già aiutato molti consulenti in tal senso.

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