Informativa precontrattuale

Aggiornata al 29 settembre 2026

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Questo documento contiene le informazioni che ATHENA SCF S.R.L. (di seguito «Athena SCF» o la «Società») fornisce al cliente o potenziale cliente (il «Cliente») ai sensi degli articoli 165, 168, 169, 170 e 174 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il «Regolamento Intermediari»), nel testo vigente, e, per i contratti conclusi a distanza con un consumatore, dell’articolo 59-quater del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005).

Le informazioni sono fornite in tempo utile prima che il Cliente sia vincolato da un contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o, se precedente, prima della prestazione del servizio.

Il Cliente è invitato a leggere con attenzione questo documento prima di prendere qualsiasi decisione sulla sottoscrizione del contratto di consulenza. La Società è a disposizione per ogni chiarimento sulla natura e sulle caratteristiche del servizio.

Il documento è pubblicato sul sito della Società e disponibile in PDF, cioè su supporto durevole. Ogni modifica rilevante viene comunicata al Cliente in tempo utile (art. 174, comma 3, Regolamento Intermediari).

1La Società di consulenza finanziaria

Denominazione
ATHENA SCF S.R.L.
Sede legale
Via della Valtiera 75, 06135 Perugia (PG)
Partita IVA
03799130541
Registro Imprese
Perugia, n. 352591
Sito web
www.athenaconsulenza.it
E-mail
info@athenaconsulenza.it
PEC
athenascf@pec.it
Telefono
353 437 6760

Athena SCF è una società di consulenza finanziaria (SCF) ai sensi dell’art. 18-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il «TUF»). Presta il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere, neppure temporaneamente, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari dei clienti.

La Società è coperta da una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale con massimale di 5.000.000 di euro.

2Iscrizione all’Albo e Organismo di vigilanza

Athena SCF è iscritta nella sezione delle società di consulenza finanziaria dell’Albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’art. 31, comma 4, del TUF, con delibera n. 1820 del 21 dicembre 2021.

L’Albo è tenuto dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), che vigila sulle società di consulenza finanziaria. Sede e recapiti dell’Organismo sono pubblicati su www.organismocf.it, dove è possibile consultare l’Albo e verificare l’iscrizione della Società e dei consulenti di cui si avvale.

Il Cliente può inoltrare segnalazioni ed esposti all’Organismo (art. 165, comma 3, Regolamento Intermediari), secondo le modalità indicate sul sito dell’OCF.

3Il consulente che segue il Cliente

Athena SCF presta il servizio attraverso consulenti finanziari autonomi iscritti all’Albo, di cui si avvale ai sensi dell’art. 18-ter del TUF. La Società risponde in solido dei danni che tali consulenti arrechino ai clienti nello svolgimento dell’attività.

Il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l’attività per conto della Società (art. 165, comma 1, lett. a, Regolamento Intermediari) sono comunicati al Cliente con un’apposita comunicazione scritta, su supporto durevole, consegnata insieme al contratto e prima della sua sottoscrizione. Se nel corso del rapporto il consulente incaricato cambia, la Società lo comunica al Cliente per iscritto, in tempo utile e con le stesse modalità; il contratto resta in essere con la Società.

Il Cliente può verificare in ogni momento l’iscrizione del consulente consultando l’Albo sul sito dell’OCF. Se qualcuno lo contatta presentandosi come collaboratore di Athena SCF, può seguire le indicazioni della pagina Verifica chi ti contatta o chiedere conferma ai recapiti della Società indicati al capitolo 1.

4Lingua

Il Cliente può comunicare con la Società e ricevere da essa documenti e informazioni in lingua italiana. In lingua italiana sono redatti anche il contratto e questo documento.

5Metodi di comunicazione

Lettere, informative, relazioni, rendiconti ed eventuali notifiche, comprese le modifiche delle informazioni contenute in questo documento, sono inviati al Cliente all’indirizzo indicato nel contratto o comunicato successivamente per iscritto, salvo diversa previsione di legge o di contratto.

Il Cliente può scegliere, alla sottoscrizione del contratto o in seguito per iscritto, di ricevere le comunicazioni su supporto durevole non cartaceo, in particolare tramite e-mail. In tal caso indica un indirizzo e-mail valido, accessibile a lui solo, e si impegna a mantenerlo attivo (o a comunicarne per iscritto uno nuovo) fino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.

Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla sede della Società o ai recapiti di posta elettronica e PEC indicati al capitolo 1.

Le raccomandazioni e le altre comunicazioni relative al servizio possono essere scambiate con le seguenti modalità:

  • posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • consegna a mano;
  • posta elettronica ordinaria o certificata (PEC), agli indirizzi indicati nel contratto;
  • piattaforme di comunicazione via internet con utenza indicata dalla Società;
  • videochiamata o telefono, con successiva conferma scritta delle raccomandazioni su supporto durevole.

6Il servizio di consulenza in materia di investimenti

Athena SCF presta il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5-septies, del TUF, cioè la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Il servizio comprende:

  • l’analisi dell’allocazione del portafoglio complessivo del Cliente e la valutazione dell’efficienza, dei costi e dei rischi degli strumenti e dei prodotti detenuti;
  • l’eventuale proposta di una nuova asset allocation e di strumenti e prodotti finanziari coerenti con il profilo del Cliente;
  • se previsto dal contratto, la valutazione periodica, almeno annuale, dell’adeguatezza del portafoglio (capitolo 8).

La consulenza è prestata su base indipendente. Per legge la Società:

  • valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori, e li seleziona con un processo che tiene conto di rischi, costi e complessità (art. 162, comma 1, lett. b e c, Regolamento Intermediari);
  • non accetta onorari, commissioni o altri benefici, monetari o non monetari, pagati o forniti da terzi (art. 162, comma 1, lett. d): l’unica remunerazione è la parcella pagata dal Cliente;
  • non riceve dai clienti procure o deleghe a disporre delle loro somme o dei loro valori, né finanziamenti (art. 162, comma 3);
  • non esegue le operazioni raccomandate: il Cliente, libero di darvi corso o meno, le esegue presso gli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione) di sua scelta.

Le raccomandazioni possono riguardare gli strumenti finanziari dell’Allegato I, sezione C, del TUF, in particolare valori mobiliari e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, inclusi gli ETF). Possono riguardare anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, come i prodotti di investimento assicurativi e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché i servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione di ordini. Su richiesta del Cliente possono riguardare i servizi accessori dell’art. 1, comma 6, del TUF.

La Società non presta raccomandazioni non personalizzate. Il servizio è rivolto sia a clienti al dettaglio sia a clienti professionali, e può essere prestato anche in luogo diverso dalla sede legale, di persona o a distanza.

Salvo che il contratto preveda la valutazione periodica, la Società non è tenuta ad aggiornare le raccomandazioni già prestate né a comunicare al Cliente le perdite registrate dagli strumenti raccomandati.

Il Cliente può autorizzare la Società a consultare i propri investimenti presso gli intermediari che utilizza, senza alcun potere di disporre, e a ricevere direttamente da essi le informative sulle operazioni eseguite.

Diritti e obblighi di dettaglio sono regolati dal contratto di consulenza, che è stipulato per iscritto e sottoscritto prima dell’inizio del servizio.

7Gamma di strumenti e strategie di investimento

La Società non si concentra su categorie o gamme specifiche di strumenti finanziari e non propone strategie di investimento standardizzate. Per ogni Cliente valuta la strategia più adeguata tenendo conto dei suoi obiettivi di investimento, della sua tolleranza al rischio, della sua situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere perdite, e delle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

Nelle raccomandazioni la Società indica i rischi associati agli strumenti e alle strategie proposte e se gli strumenti sono destinati alla clientela al dettaglio o professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di ciascuno (art. 169, comma 1). Per gli strumenti oggetto di un’offerta al pubblico per cui è stato pubblicato un prospetto, comunica al Cliente dove il prospetto è a disposizione del pubblico.

La descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati è contenuta nel Documento informativo, che fa parte delle informazioni precontrattuali ed è consegnato al Cliente insieme a questo documento.

8Valutazione dell’adeguatezza

La valutazione dell’adeguatezza serve a consentire alla Società di agire nel migliore interesse del Cliente. Per questo, prima di prestare il servizio, la Società chiede al Cliente di compilare un questionario con informazioni corrette e aggiornate su:

  • le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
  • la sua situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere perdite;
  • i suoi obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio;
  • le sue eventuali preferenze di sostenibilità.

Se il Cliente non fornisce queste informazioni, il servizio non può essere prestato. Risposte errate, incomplete o non aggiornate compromettono l’attendibilità della valutazione e riducono il livello di tutela del Cliente, che è tenuto a comunicare ogni cambiamento rilevante.

La Società raccomanda solo operazioni che corrispondono agli obiettivi di investimento del Cliente, compresa la tolleranza al rischio, che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare e di cui possiede le conoscenze per comprendere i rischi. Se nessuno strumento è adeguato, si astiene dal formulare raccomandazioni. Non presenta come rispondenti alle preferenze di sostenibilità del Cliente strumenti che non le soddisfano.

Al momento della prestazione del servizio, la Società consegna al Cliente al dettaglio una relazione sull’adeguatezza su supporto durevole. La relazione spiega perché la raccomandazione è adeguata e se è probabile che richieda una revisione periodica. Quando raccomanda di sostituire uno strumento con un altro, la Società analizza costi e benefici del cambiamento e comunica al Cliente se i benefici sono superiori o inferiori ai costi (art. 171, commi 5 e 6).

Se previsto dal contratto, la Società effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del portafoglio con frequenza almeno annuale, più frequente in funzione del profilo di rischio del Cliente e del tipo di strumenti raccomandati (art. 171, comma 7).

9Relazioni e rendiconti

Nel corso del rapporto la Società invia al Cliente:

  • a ogni raccomandazione, la relazione sull’adeguatezza descritta al capitolo 8;
  • se il contratto prevede la valutazione periodica, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno solare, un rendiconto con una dichiarazione aggiornata dei motivi per cui il portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, e con le raccomandazioni fornite nel periodo;
  • almeno una volta all’anno, le informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri del servizio e degli strumenti raccomandati, in forma aggregata e personalizzata (capitolo 10);
  • se il contratto lo prevede, entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento (trimestre, semestre o anno, come concordato), un rendiconto sulla composizione e sull’andamento del portafoglio.

Il cliente professionale riceve i rendiconti periodici e l’analisi costi-benefici dei cambiamenti solo se comunica, per iscritto, di volerli ricevere (artt. 171, comma 5, e 172, comma 2-bis).

10Costi, oneri e modalità di pagamento

Il Cliente paga alla Società una parcella commisurata al contenuto e al valore del servizio. La parcella dipende dalla complessità del lavoro (numero di intermediari, situazione fiscale, necessità operative) e non da percentuali sui prodotti raccomandati o dai risultati. È l’unica remunerazione della Società: nessuna commissione, retrocessione o incentivo da parte di terzi. I prezzi indicativi dei servizi sono pubblicati alla pagina Prezzi.

Prima che il Cliente sia vincolato, la Società gli consegna un preventivo personalizzato, redatto dopo aver raccolto le informazioni necessarie, con:

  • il costo del servizio di consulenza, IVA inclusa, e le modalità e i tempi di pagamento;
  • in forma aggregata, i costi e gli oneri degli strumenti finanziari e dei servizi raccomandati, cioè quelli dell’Allegato II del Regolamento (UE) 2017/565, così da mostrare il costo totale; su richiesta del Cliente, anche in forma analitica;
  • un’illustrazione dell’effetto cumulativo dei costi sulla redditività dell’investimento, con eventuali impennate o oscillazioni previste e una sua descrizione (art. 170, comma 8);
  • l’indicazione dell’eventuale valuta estera e dei relativi tassi e spese di cambio;
  • l’indicazione di eventuali imposte o costi non pagati tramite la Società né imposti da essa, come i costi applicati dagli intermediari presso cui il Cliente esegue le operazioni.

Quando i costi effettivi non sono ancora noti, la Società ne fornisce una stima ragionevole, che rivede in base all’esperienza. Ex post, i costi sono comunicati almeno una volta all’anno (capitolo 9).

Il compenso delle attività ulteriori descritte al capitolo 14 è pattuito separatamente.

11Conflitti di interesse

Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari, la Società ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse. La politica:

  • individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo degli interessi di uno o più clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità;
  • definisce le procedure e le misure per prevenire o gestire tali conflitti.

Le misure riguardano i conflitti che possono sorgere, nella prestazione del servizio, tra la Società (compresi amministratori, dipendenti, consulenti finanziari autonomi di cui si avvale e persone a essi connesse) e il Cliente, oppure tra il Cliente e altri clienti. La principale di queste misure è strutturale: la Società è remunerata soltanto dal Cliente e non riceve incentivi da emittenti o intermediari.

Quando le misure adottate non bastano ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Società glielo comunica chiaramente, su supporto durevole e prima di prestare il servizio. Indica la natura e le fonti del conflitto e le misure adottate per mitigarlo, in modo che il Cliente possa decidere in modo informato.

Su richiesta, il Cliente può ottenere maggiori dettagli sulla politica, su supporto durevole, scrivendo ai recapiti del capitolo 1.

12Sostenibilità

Ai sensi dell’art. 165, comma 1, lett. h-bis, del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari la Società considera i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), perché possano essere raccomandati solo a clienti con preferenze di sostenibilità compatibili.

Poiché la consulenza riguarda il portafoglio nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità è svolta a livello di portafoglio. Il portafoglio nel suo insieme deve essere allineato alle preferenze del Cliente, anche se singoli strumenti, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi, possono non esserlo individualmente.

Le caratteristiche di sostenibilità sono valutate, secondo il tipo di strumento, in base alle informazioni pubblicate dall’emittente ai sensi della normativa vigente, a valutazioni esterne (rating) o ad analisi interne.

I rischi di sostenibilità, cioè eventi ambientali, sociali o di governance che possono ridurre il valore di un investimento, sono integrati nella consulenza attraverso questa stessa valutazione, e il loro possibile impatto sul rendimento è considerato nella scelta degli strumenti. Al momento la Società non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, per la disponibilità solo parziale dei dati da parte dei produttori. Le politiche complete sono pubblicate nell’Informativa sulla sostenibilità.

13Classificazione della clientela

Sulla base delle informazioni raccolte, la Società classifica il Cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale e gli comunica la classificazione. Il cliente al dettaglio gode del livello di tutela più elevato.

Il Cliente ha diritto, nei limiti previsti dalla normativa, di chiedere una classificazione diversa. Un cliente professionale di diritto può chiedere di essere trattato come cliente al dettaglio. Un cliente al dettaglio in possesso dei requisiti previsti può chiedere di essere trattato come professionale, con la conseguente riduzione di alcune tutele, in particolare nella valutazione dell’adeguatezza.

Criteri, requisiti e limiti sono descritti, su supporto durevole, nel Documento informativo (art. 168 del Regolamento Intermediari).

14Attività ulteriori, non soggette a vigilanza

Oltre al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Società può prestare le seguenti attività:

  • analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari;
  • consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali;
  • consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
  • consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali;
  • consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare, anche successoria;
  • consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione sulle condizioni applicate;
  • consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa;
  • attività di formazione e divulgazione finanziaria, anche tramite corsi.

Queste attività, pur personalizzate, non hanno per oggetto raccomandazioni su specifici strumenti finanziari. Sono regolate da un contratto distinto da quello di consulenza in materia di investimenti, con un compenso fisso o variabile concordato di volta in volta, commisurato al contenuto e al valore dell’attività.

Le attività ulteriori non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell’Organismo, né della vigilanza di altre Autorità.

15Contratti conclusi a distanza con un consumatore

Quando il contratto è concluso a distanza (ad esempio con firma elettronica, senza la presenza fisica simultanea delle parti) e il Cliente agisce come consumatore, si applicano gli articoli 59-bis e seguenti del Codice del consumo.

  • Diritto di recesso: il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario, senza penali e senza indicarne il motivo. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno in cui ha ricevuto le condizioni contrattuali e queste informazioni (art. 59-octies). Il recesso si esercita con una comunicazione scritta ai recapiti del capitolo 1, preferibilmente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
  • Durante i 14 giorni l’efficacia del contratto di consulenza, in quanto servizio di investimento, è sospesa (art. 59-octies, comma 3).
  • Durata del contratto, facoltà di recesso delle parti, legge applicabile e foro competente sono indicati nel contratto.
  • La Società non addebita costi per l’uso dei mezzi di comunicazione a distanza.
  • Gli strumenti raccomandati hanno un prezzo che dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari, sulle quali la Società non ha alcun controllo. I risultati ottenuti in passato non sono indicativi dei risultati futuri.
  • Non esistono fondi di garanzia o sistemi di indennizzo che coprano il servizio di consulenza. La Società non detiene somme né strumenti finanziari dei clienti.

16Antiriciclaggio e riservatezza

Le società di consulenza finanziaria sono soggette agli obblighi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Prima di instaurare il rapporto, la Società deve identificare il Cliente e raccogliere le informazioni per l’adeguata verifica, compreso un documento d’identità valido. Senza queste informazioni il contratto non può essere concluso.

La Società mantiene riservate le informazioni acquisite dal Cliente e le usa solo per finalità professionali (art. 162, comma 2, Regolamento Intermediari). Il trattamento dei dati personali è descritto nella Privacy policy.

17Reclami e risoluzione delle controversie

Reclami. Il Cliente può presentare reclamo per iscritto alla Società, a mezzo PEC (athenascf@pec.it), e-mail (info@athenaconsulenza.it) o raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale. La Società risponde per iscritto entro 60 giorni dal ricevimento. Se il reclamo non è accolto, la risposta indica come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Le indicazioni pratiche sono nella pagina Reclami.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Il Cliente che non è un cliente professionale può ricorrere all’ACF, istituito presso la Consob, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con le società di consulenza finanziaria sulla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF (art. 32-ter TUF; Regolamento Consob n. 19602/2016).

  • Si può ricorrere dopo aver presentato reclamo alla Società, se questa non ha risposto entro 60 giorni o se il Cliente non è soddisfatto della risposta, ed entro un anno dalla presentazione del reclamo.
  • Non rientrano nella competenza dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro, né i danni che non sono conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi o che non hanno natura patrimoniale. L’Arbitro conosce solo di fatti avvenuti entro i dieci anni precedenti al ricorso.
  • Il ricorso è gratuito per l’investitore e può essere presentato anche senza avvocato.
  • Il diritto di ricorrere all’ACF non può essere oggetto di rinuncia ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che devolvano le controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.

Informazioni e modulistica su www.acf.consob.it. Resta ferma la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria e di presentare esposti all’OCF (capitolo 2).

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