Un consulente o una SCF si può avvalere di soggetti segnalatori per acquisire clienti?

Alcuni consulenti finanziari indipendenti (e non) ed altre SCF, ci hanno chiesto se sia possibile avvalersi di terzi soggetti segnalatori al fine di acquisire nuovi clienti per la prestazione di consulenza in materia di investimenti.

Ci hanno chiesto in sostanza se tutto ciò sia possibile, in caso di segnalatori non iscritti all’albo OCF.

Rispondiamo che è certamente possibile, ma il tutto deve avvenire secondo determinate linee guida, per non incorrere in problemi e per far si che la segnalazione da parte del soggetto non abilitato non degeneri in offerta fuori sede.

Ecco le linee guida per avvalersi di soggetti segnalatori:

  • l’attività del segnalatore deve consistere in una mera segnalazione della denominazione e della sede della SCF, nonché una generica enunciazione dei pregi della stessa, senza alcuno svolgimento di attività promozionali o contrattuali relative ai servizi di consulenza prestati.
  • Il consulente o SCF dovrà adottare cautele concretamente idonee a limitare l’attività del segnalatore, alla mera segnalazione (come detto precedentemente). Il consulente o SCF deve quindi regolare e controllare l’opera svolta da tali soggetti.
  • il compenso riconosciuto al segnalatore può essere solo una tantum e non continuativo (dato che l’attività del segnalatore non può essere un’attività successiva a quella di acquisizione del cliente)
  • Se il compenso viene legato anche in parte a componenti riferite ai risultati dell’attività prestata (es. effettiva sottoscrizione di contratti di investimento, patrimonio conferito in amministrazione o gestione, ecc…) di tale particolarità dovrà tenersi conto nel definire i controlli sull’attività svolta da tali soggetti. Infatti, un meccanismo di remunerazione legato ai risultati ottenuti risulta potenzialmente idoneo ad indurre i c.d. “produttori” a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell’intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti. Il Consulente o la SCF che opterà per simili modalità retributive potrà essere chiamato a dimostrare la conformità del proprio contegno all’obbligo di avvalersi di promotori finanziari per l’attività di promozione e collocamento fuori sede, approntando apposite procedure, ed in particolare un sistema di controlli idoneo a scongiurare che l’attività del segnalatore si estenda alla vera e propria promozione.
  • i soggetti abilitati dovranno destinare risorse sufficienti al coordinamento di tali figure nell’ambito della rete commerciale (a ciascun promotore finanziario potranno essere affidati segnalatori in numero non eccedente le effettive possibilità di controllo sull’attività da questi svolta).
  • nella definizione dei moduli contrattuali standard, sia per l’attivazione dei rapporti con la clientela che per la formalizzazione delle successive scelte di investimento, gli intermediari dovranno tener presente che tali documenti afferiscono a fasi in cui l’unico interlocutore “fuori sede” con i clienti può essere un promotore finanziario, non anche un segnalatore.

Si fa presente che la Consob (Comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002) si espressa in passato in senso favorevole sulla possibilità per gli intermediari di avvalersi di segnalatori al fine di acquisire clienti interessati alla sottoscrizione di servizi di investimento e di prodotti finanziari raccomandando l’adozione di cautele analoghe a quelle sopra indicate.

Va osservato che la normativa che regola l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria non prevede – come è invece contemplato dalla disciplina in materia di incentivi di attuazione della Direttiva MiFID 2, applicabile agli intermediari finanziari – divieti o limitazioni nel pagamento di compensi a terzi, ma si limita a vietare la percezione di compensi da parte di soggetti terzi.

L’art. 5, comma 3, del DECRETO del MEF del 24 dicembre 2008, n. 206 prevede che “per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all’Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”.

L’ Art. 3, comma 3, del DECRETO del MEF 5 aprile 2012, n. 66 dispone che “Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le società di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”.

L’art. 162, comma 1, lett. d del Regolamento Intermediari prevede che “i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse.

Si ritiene quindi che la normativa che regola l’attività delle SCF non precluda la possibilità di avvalersi di segnalatori (non Intermediari ed in possesso del requisito di indipendenza) al fine di acquisire nuovi clienti; si ritiene inoltre che, non applicandosi la normativa in materia di incentivi di attuazione della MiFID 2, non si renda necessario assolvere ad obblighi di informativa preventiva nei confronti dei clienti rappresentando nel contratto o in altra documentazione i compensi riconosciuti dalla SCF ai segnalatori.

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