Sei un imprenditore o una persona fisica che percepisce reddito d’impresa? Hai una passione per gli investimenti ma sei stanco di perdere denaro in commissioni o per le alte tasse?
Bè, sei nel posto giusto!
In questo articolo ti mostrerò una panoramica della partecipation exemption.
Vieni con me a scoprire come risparmiare gran parte del denaro che finirebbe in tasse grazie alla legge introdotta con il D. lgs. 344/2003.
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Cos’è e a chi si applica la partecipation exemption?
La partecipation exemption (PEX), come ci suggerisce Borsa Italiana, prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES o, per meglio dire, concorrano in percentuale minima al reddito imponibile dell’impresa.
Essa quindi prevede l’esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni rispettando determinati requisiti.
In pratica le plusvalenze generate in regime PEX concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES solo nella misura del 5% con un taglio dunque dell’imponibile fiscale sulla plusvalenza di ben il 95% in base all’articolo 87 del TUIR.
In altre parole, avrai un imponibile fiscale relativo alle plusvalenze ridotto del 95%!
La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, da intendersi come il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Chiaramente, non tutti i possono rientrare in questa esenzione fiscale.
Infatti, le persone fisiche non titolari di reddito di impresa non possono beneficiare del regime PEX.
Di seguito puoi controllare chi può usufruire di questa legge:
1) soggetti passivi ai fini IRES, ovvero:
- le società di capitali, s.p.a., s.a.p.a e s.r.l.;
- le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni.
2) le società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.s.) e le persone fisiche titolari di reddito d’impresa.
Come indicato nel Tuir, i requisiti da rispettare per poter usufruire della partecipation exemption sulle plusvalenze realizzate si dividono in un requisito soggettivo da appurare in capo al soggetto partecipante ed un requisito oggettivo da appurare in capo alla società partecipata.
I requisiti soggettivi sono:
- possesso continuo della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (segue il metodo LIFO, last in first out);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Mentre quelli oggettivi:
- la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- l’esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata in base alla definizione contenuta nell’art. 55 del Tuir.
Quali strumenti finanziari devo possedere per usufruirne?
Se rientri nei soggetti che possono adottare le partecipation exemption, per poter infine usufruire di tale esenzione fiscale, dovrai essere in possesso dei seguenti strumenti:
- partecipazioni in società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
- partecipazioni in società di persone (S.n.c., S.a.s.) o in società di fatto commerciali;
- partecipazioni in società di mutua assicurazione e cooperative;
- partecipazioni in società di armamento;
- partecipazioni in enti commerciali;
- strumenti partecipativi emessi a favore dei soci o di terzi, a seguito dell’apporto di opere e servizi;
- strumenti che prevedono il rimborso in base all’andamento economico della società;
- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili con apporto di solo capitale o misto.
Di conseguenza, restano escluse le plusvalenze realizzate:
- in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- in associazioni professionali senza personalità giuridica.
Infine, per poter realizzare la partecipation exemption è necessario che gli strumenti su cui applicare l’esenzione fiscale sulla plusvalenza risultino all’interno delle immobilizzazione finanziarie.
Quanto ai requisiti per poter applicare il regime di esenzione, è necessario, e ci tengo a rimarcarlo, che gli strumenti siano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Cosa pensa Athena SCF della partecipation exemption?
Athena SCF è sempre dalla parte tua e ti consiglierà sempre il meglio a seconda dei tuoi obiettivi di vita e finanziari.
Nel caso tu possa rientrare tra i soggetti che possono usufruire della partecipation exemption, avere una qualche partecipazione all’interno delle immobilizzazioni finanziarie della tua società potrebbe rivelarsi una scelta profittevole.
Infatti, considerando che l’attuale tassazione relativa alle plusvalenze da azioni è pari al 26%, tramite la partecipation exemption andresti a pagare solo il 5%!
In altre parole, una persona fisica con una plusvalenza di 1000 euro, dovrebbe versa 260 euro.
Invece, se l’azione è contenuta nelle immobilizzazioni finanziarie, a parità di plusvalenza, andresti a versare solo 50 euro grazie alla partecipation exemption!
Ma acquistando poche azioni o addirittura una sola azione, non faccio stock-picking?
È vero, è come se tu stessi facendo stock-picking.
Ma nel caso tu sia interessato ad avere partecipazioni di una data società per le tue validissime ragioni, è bene sapere che esiste questa possibilità di ridurre fortemente le imposte da pagare sulle proprie plusvalenze.
Inoltre, nel caso tu voglia acquistare periodicamente le quote di tale società per mitigare la volatilità di prezzo tramite un Piano d’Accumulo, la norma chiarisce che, in caso di stratificazione degli acquisti delle partecipazioni è prevista una presunzione assoluta, con la quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.
Di conseguenza, se tu volessi vendere parte delle tue azioni acquistate tramite PAC, sarai costretto a vendere le ultime che hai acquistato per usufruire della partecipation exemption.
In ogni caso, per qualsiasi dubbio, il team di esperti di Athena SCF è sempre al tuo servizio con una consulenza personalizzata o una consulenza una tantum per cercare ti trovare la soluzione migliore che si adatti ad ogni tua esigenza!
Ti aspettiamo!