Tuo figlio minore ha ricevuto in eredità o donazione dal nonno una somma di denaro e stai pensando di investirla per lui?
Molti genitori hanno l’esigenza oppure il desiderio di investire somme di denaro per i propri figli, magari per un futuro percorso universitario, magari per aiutarli in futuro a lanciare una loro iniziativa di business oppure per aiutarli a comprare una casa oppure ancora una macchina od un viaggio.
Nel caso in cui il genitore voglia investire i propri soldi per il figlio minore non ci sono grandissimi problemi, ci si avvale di un consulente finanziario indipendente e si effettua una corretta strategia di investimento.
Mentre un piccolo problema sorge quando il genitore od il tutore voglia investire soldi di proprietà del figlio minore.
Facciamo un’esempio:
il nonno muore lasciando un patrimonio in denaro al nipote od alla nipote di 3 anni, a questo punto i genitori vogliono proteggere oppure investire tale somma di denaro.
I genitori hanno paura di lasciare i soldi sul conto corrente per l’inflazione e la perdita di potere d’acquisto oppure per eventuali fallimenti bancari, oppure ancora vogliono investire tale somma per il futuro del minore.
In questo caso va fatta attenzione in quanto, nel caso in cui il genitore volesse utilizzare i risparmi di proprietà del minore per investimenti (e quindi anche per finalità di protezione) a nome del minore è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Se serve noi possiamo aiutarti a convincere il giudice tramite una relazione firmata.
L’articolo 372 del codice civile stabilisce che i capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
- in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- nell’acquisto di beni immobili posti nel Regno;
- in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Lo stesso vale anche per interdetti (soggetti incapaci di intendere e volere) ed inabilitati (soggetti ritenuti parzialmente incapaci).
L’articolo come puoi ben notare utilizza termini “antichi”, utilizza il termine Regno. E’ una norma che risale al 1942.
La ratio (il senso) della norma era ed è, quella di tutelare al massimo il soggetto minore o interdetto, andando a preservare il capitale di chi è soggetto a tutela, vietando forme di investimento che possano mettere a rischio il capitale del soggetto, ed imponendo (almeno così sembra ad una prima lettura) a tutti i fatti di investire in strumenti risk free (ossia in strumenti a rischio 0, od almeno ritenuti essere a rischio 0).
Se ci soffermiamo ad una interpretazione restrittiva della norma del codice civile, il legislatore autorizzerebbe solo investimenti risk free (o considerati tali) escludendo di fatto qualsiasi altra forma di investimento, come a titolo d’esempio gli ETF, i fondi a gestione attiva, l’oro fisico, le polizze unit linked o le gestioni patrimoniali.
Dal 1942 però sono cambiate molte cose.
Il legislatore ovviamente non poteva immaginare la globalizzazione finanziaria e la circolazione dei capitali del mondo moderno, il fallimento di stati od il venir meno per alcuni strumenti della loro caratteristica risk free.
Tuttavia, va ammesso che il legislatore è stato lungimirante, in quanto alla fine del comma 4 ha lasciato aperta la possibilità che il giudice tutelare approvi investimenti diversi da quelli presenti nell’articolo 372 del codice civile, per motivi particolari.
E’ quindi possibile fare leva su questo spazio normativo.
Ed è a mio avviso il caso di farci leva, in quanto ciò che era considerato risk free nel 1942 non lo è più ai giorni nostri.
Purtroppo molte volte accade che il giudice approvi solo investimenti in BTP o BUND, in forza delle disposizioni dell’art 372.
Approvi quindi investimenti che paradossalmente mettano a rischio in realtà i capitali del minore, e non lo tutelino affatto.
Lo mettono a rischio sia perché in questo modo molte volte il giudice tutelare approva investimenti in perdita (al netto dell’inflazione) sia perché approva investimenti che possiedono rischio emittente e rischio specifico, possiedono quindi il rischio di azzerare il capitale del minore.
Questa soluzione, ossia il fatto di investire in btp, ovviamente non consente di dare una corretta diversificazione per strumenti di investimento, per asset class e per emittenti, trattandosi esclusivamente di investimento in titoli di stato.
L’unica diversificazione possibile qui è una diversificazione temporale, nel senso che se il giudice è di mentalità chiusa, ed approva solo investimenti in BTP quello che possiamo fare è diversificare su diverse scadenze, quindi si può investire in BTP con diverse scadenze.
Sarebbe molto più efficace attuare una corretta pianificazione finanziaria, andando ad utilizzare diverse asset class e diversi strumenti finanziari, coerenti ovviamente con le esigenze del minore e che permetterebbero DAVVERO di tutelare il risparmio del minore andando ad ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, andando a ridurre il rischio emittente ed il rischio specifico, ed aumentando anche i rendimenti.
Sono in molti i tutori o genitori che saggiamente:
- non vogliono investire le somme del minore in un unico strumento finanziario (non più free risk tra l’altro), ma preferirebbero diversificare in diversi strumenti di investimento.
- hanno paura di investire somme di denaro negli strumenti riportati nell’articolo 372 come BTP ed immobili
- vogliono magari riservarsi la possibilità di investire in oro fisico, in ETF diversificati, in azionario e quant’altro.
Se ti ritrovi in questa casistica posso dirti che fai bene ad avere i tuoi dubbi o le tue preoccupazioni, non disperarti perché è possibile grazie a noi convincere il giudice tutelare ad approvare altri investimenti.
La norma 372 prevede infatti che:
Se il tutore, magari il genitore non voglia investire i risparmi del figlio in BTP o titoli analoghi (che sono in realtà ad alto rischio e non di certo risk free come si potevano ritenere nel 1942) può avvalersi di un consulente finanziario indipendente oppure di una società di consulenti finanziari indipendenti per presentare un documento (report) al giudice tutelare e convincerlo ad approvare investimenti diversi.
Ovviamente l’obiettivo primario, nel caso di minori o interdetti in genere, non solo per il giudice tutelare ma anche per il consulente finanziario indipendente, rimane quello di tutelare gli interessi del minore o interdetto.
Quindi vale il buon senso.
E’ pertanto pressoché impossibile convincere il giudice tutelare a far investire il minore (o interdetto) tutte le somme di denaro in investimenti a rischiosità molto elevata o comunque in investimenti che non siano in linea con il profilo di rischio del soggetto.
Ad esempio è impossibile convincere il giudice tutelare ad investire tutte le somme di denaro del figlio in Bitcoin o criptovalute, oppure in un’unica azione singola.
Anche tramite noi, Athena SCF, è impossibile far approvare determinati investimenti.
Ma possiamo certamente convincere il giudice tutelare ad approvare che le somme investite vengano allocate in investimenti diversi, migliorando notevolmente la sicurezza del soggetto ed anche il potenziale rendimento.
Ovviamente dipende sempre dal giudice che si ha davanti, statisticamente se il giudice è troppo in là con l’età è difficile fargli cambiare idea ma tentare non nuoce.
Ci sono molti giudici con mentalità aperta e pronti al cambiamento, questi sono quindi propensi ad acconsentire ad un’investimento differente dal btp, bund, libretto di risparmio, buono postale od immobile, con loro è sicuramente possibile dialogare e convincerli ad approvare investimenti diversi.
E’ necessario però la figura di un consulente finanziario, non riuscirai a convincere il giudice senza.
Al giudice, anche al più aperto di vedute serve sempre appoggiarsi ad un professionista per le sue decisioni, quello che in gergo viene chiamato CTU (consulente tecnico d’ufficio).
E’ quindi in molti casi possibile riuscire a farsi approvare investimenti diversi, l’importante è che il CTU sia un consulente finanziario indipendente, ed abbia quindi le competenze per consigliare gli strumenti finanziari adatti e per effettuare una corretta lettura della situazione di mercato.
Noi di Athena SCF, offriamo questo servizio, saremo quindi noi, dopo aver redatto il questionario di adeguatezza (questionario MIFID) a preparare un report per convincere il giudice tutelare ad approvare determinati investimenti per il minore.
Se sei interessato puoi richiedere il nostro servizio da qui oppure contattarci all’indirizzo mail [email protected] oppure al nostro numero verde 800.410.999
4 risposte
buonasera,
ho provato a contattare una Banca per chiedergli se era possibile aprire un conto corrente e un conto titoli collegato intestati ad un minore, previa autorizzazione del giudice tutelare, per destinarVi una quota ereditaria.
La risposta è stata no, che un conto corrente di un minore non si può collegare ad un conto titoli.
Quindi dovrebbe essere il genitore ad intestarsi c/c e conto titoli previa autorizzazione del giudice ?
Si è corretto, un conto titoli non può essere intestato ad un minore. Se le interessa Danilo abbiamo un servizio per convincere il giudice tutelare e ottenere il permesso di investire i soldi in eredità del minore, le lascio il link: https://athenaconsulenza.it/investimenti-per-minori-e-giudice-tutelare/
Buongiorno…sono tutrice legale di mio figlio minore che percepisce la pensione del padre. Dovrei fare richiesta al giudice tutelare per prelevare denaro dal conto di mio figlio per l’acquisto di una nuova automobile, ma non so come fare. Grazie
Nel caso di spese, da capire meglio però la finalità della spesa, è meglio farsi assistere da avvocati. Se necessario possiamo consigliare.