Azione di riduzione: difendi i tuoi diritti

Gli atti di donazione compiuti in vita in buona fede sono sicuramente ammirevoli per chi li compie. Spesso però questi atti creano problemi nella successione perché potrebbero ledere le quote di legittima. Vediamo insieme come si può evitare tutto questo grazie all'azione di riduzione.
Gli atti di donazione compiuti in vita in buona fede sono sicuramente ammirevoli per chi li compie. Spesso però questi atti creano problemi nella successione perché potrebbero ledere le quote di legittima. 
Vediamo insieme come si può evitare tutto questo grazie all'azione di riduzione.

La donazione è uno strumento molto interessante sia in ottica di arricchimento di una terza persona sia per gestire una corretta pianificazione patrimoniale.

Permette di trasferire beni e diritti a titolo gratuito.

Qualora te lo fossi perso ti invito a leggere il mio articolo precedente in cui analizzo la donazione come strumento di pianificazione successoria.

Nello stesso articolo, oltre ad evidenziare l’importanza di questo strumento, ti ho suggerito di farti seguire nel processo di pianificazione patrimoniale da un consulente finanziario indipendente di Athena SCF.

Questo perché in Italia, a differenza di alcuni paesi europei e degli Stati Uniti, una parte dell’ eredità deve per legge andare a eredi legittimari.

Gli eredi legittimari non possono essere mai esclusi dall’eredità ma possono solo vedersi ridurre la propria quota spettante.

Quindi, pur essendoci molti strumenti utili in una corretta pianificazione patrimoniale, questi devono essere usati in modo intelligente, proprio perché si deve evitare di estromettere gli eredi legittimari.

In questo articolo ti spiegherò come un erede legittimario può riprendersi la quota dell’eredità estromessa in seguito a una donazione o una disposizione testamentaria fatta dal donante a favore di un terzo (donatario).

Azione di riduzione

L’azione di riduzione ha lo scopo di proteggere coloro che per legge hanno diritto a una parte dell’eredità, ovvero gli eredi legittimari

L’ articolo 555 del codice civile riporta: “le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima”. Le donazioni non si riducono se non dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.” 

In questo articolo si evidenzia proprio il concetto di tutela del legittimario in quanto erede,  ripristinando la quota ereditaria a lui spettante per legge.

Questa azione di riduzione è di tipo personale ed è rivolta esclusivamente ai legittimari lesi.

Ha lo scopo quindi di ripristinare le disposizioni testamentarie lesive o altri atti di donazione che hanno ridotto le quote minime del legittimari stessi.

Caratteristiche dell’azione di riduzione

È un’azione di natura personale e non reale dal momento che non va a minacciare i terzi soggetti che in buona fede hanno ottenuto il bene o diritto. 

Può essere esercitata quindi solo dai beneficiari delle disposizioni lesive, ovvero dai legittimari lesi.

È un’azione individuale dal momento che ogni legittimario può agire autonomamente e per suo conto al fine di ripristinare i suoi diritti in tema di quote ereditarie.

E’ divisibile proprio perché può essere esercitata anche da un solo legittimario disgiuntamente dagli altri.

Non è un’azione di nullità dal momento che gli atti sono validi ed efficaci fino a quando non vengono ridotte le disposizioni lesive.

Per esempio, qualora vi sia una donazione di un immobile e questa donazione vada a ridurre la quota legittima dell’erede legittimario, l’atto di donazione è comunque valido fino a quando non si ricorre all’azione di riduzione.

Spetterà quindi al donatario integrare economicamente la perdita subita dal legittimario limitatamente alla sua quota lesa.

Il termine massimo per esercitare l’azione di riduzione è 10 anni. In caso di donazioni lesive, i 10 anni partono dall’apertura della successione.

Il costo di un’azione di riduzione parte da circa 4.000€ inclusi i costi di mediazione.

La mediazione è ritenuta indispensabile per procedere alla riduzione, proprio per cercare di raggiungere preventivamente un accordo e non procedere con l’azione di riduzione.

Effetti ed estinzione dell’azione di riduzione

Qualora il donatario abbia imposto sul bene delle ipoteche, queste conservano l’efficacia anche in seguito all’azione di riduzione. 

Il legittimario, pur avendo recuperato il bene, non potrà far nulla su diritti personali e reali su esso gravanti.

Spetterà al donatario colmare il minor valore del bene fino al raggiungimento della quota legittima spettante al legittimario.

Nel caso in cui il bene sia venduto a terze persone, il legittimario non può agire verso questi ultimi con l’azione di riduzione e potrà soddisfarsi esclusivamente dal patrimonio del donatario.

Oltre al termine di prescrizione precedentemente indicato, l’azione di riduzione si estingue qualora il legittimario vi rinunci.

Attraverso questo atto di rinunzia, il legittimario si spoglia del diritto di far valere la propria quota di legittima.

Spesso confondibile con l’atto di rinuncia all’eredità, le due azioni sono ben diverse nel fine e nella forma.

L’azione di rinuncia all’eredità permette a chi la esercita di estraniarsi dall’intera eredità, sia per quanto riguarda la parte attiva sia per quanto riguarda la parte passiva.

Questa azione richiede un requisito di forma per essere portata a termine.

L’azione di riduzione ha invece lo scopo di rivendicare una quota legittima lesa da atti compiuti in vita dal de cuius o attraverso disposizioni testamentarie.

Inoltre questa azione non prevede il requisito di forma ma è sufficiente che sia espressa tacitamente, purché in modo inequivocabile.

Azione di restituzione

Strettamente connessa e conseguente all’azione di riduzione è l’azione di restituzione, mediante la quale il legittimario leso (o i legittimari) chiedono la restituzione del bene.

L’azione di riduzione si conclude positivamente con il rendere inefficace l’atto lesivo delle quote dei legittimari ma dovrà essere poi seguita dall’azione di restituzione posta in essere dai legittimari verso i beneficiari della donazione, proprio per concretizzare la restituzione del bene

Requisiti e caratteristiche

Per realizzarsi, questa azione ha bisogno di alcuni assunti previsti dalla nostra legge.

  • Deve essere preceduta da un’azione di riduzione con esito positivo;
  • Se il bene è stato alienato dal donatario, il legittimario deve pretendere il pagamento di una somma equivalente al bene. Solo in caso di esito negativo e quindi di insolvenza, il legittimario potrà procedere verso il terzo acquirente. In questo caso vengono in aiuto una polizza assicurativa della quale ti parlerò tra poco.
  • La richiesta verso terzi del bene alienato avviene solo se la domanda di riduzione sia stata posta in essere entro 10 anni dall’apertura della successione.
  • Per la restituzione verso terzi, nel caso di donazioni lesive, non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione. 

Da quanto sopra descritto, si evince il concetto che la problematica principale potrebbe incorrere nel caso in cui vi sia l’alienazione del bene oggetto della donazione lesiva della quota dei legittimari.

La grande differenza con l’azione di riduzione è che questa ha carattere personale e opponibile solo al donatario.

L’azione di restituzione ha invece carattere reale in quanto può essere proposta a chiunque abbia acquisito il bene oggetto della precedente donazione lesiva.

Questa azione (che deve essere trascritta entro 10 anni dall’apertura della successione) verso i terzi si ha solo nel caso in cui vi sia stata una sentenza di riduzione.

Inoltre il donatario non deve essere in grado né di restituire il bene (in quanto non più in suo possesso) né di pagare una somma equivalente al legittimario.

Chiaramente il legittimario leso otterrà il bene mobile o immobile privo di qualsiasi ipoteca o peso su esso gravante, grazie al cosiddetto effetto purgativo.

Questo effetto è valido se la trascrizione della riduzione è fatta entro i 10 anni dall’apertura della successione e entro i 20 anni dall’atto donativo.

Oltre i 20 anni, il legittimario vanterà un credito nei confronti del donatario derivante dal minor valore del bene per effetto del peso su esso gravante.

Il costo dell’azione di restituzione è variabile e comprende sempre una quota fissa di euro 200.

Un aggiornamento in merito a questa azione riguarda una proposta del governo volto a riscrivere l’art. 563 del nostro codice civile.

La proposta del governo di riscrivere proprio l’articolo 563 del codice civile che disciplina l’azione di restituzione, ha lo scopo di cancellare la norma sulle restituzioni a carico dei terzi acquirenti

In questo caso si avrebbe maggior tutela per coloro che acquistano in buona fede e minori vincoli sulla circolazioni dei beni oggetto di donazione, pur continuando a garantire una tutela equa verso i legittimari lesi.

Conclusioni e consigli

Se fossi intenzionato ad acquistare un bene di questo tipo, puoi limitare o escludere questo rischio stipulando una polizza per la donazione così da assicurarti contro eventuali azioni di legittimari negli anni successivi.

Se invece fossi tu il donatario, sappi che potresti avere problemi per quanto riguarda la rivendibilità del bene proprio per i motivi sopra esposti.

Infatti una persona informata sarebbe restia nell’acquistare un bene con il quale potrebbero nascere attriti e rivendicazioni in futuro.

Senza contare che la banca potrebbe opporre resistenza all’acquirente del bene nel caso di concessione di un mutuo.

Meglio magari optare per una vendita di valore minimo.

Meglio ancora sarebbe chiedere una consulenza ad un professionista che saprà guidarti nella giusta pianificazione patrimoniale abbinata ad una corretta pianificazione finanziaria.

Sarai così certo di come verrà trasferito il tuo patrimonio e come verrà sfruttato per realizzare i propri obiettivi e quelli dei tuoi cari.

Ti invito a contattarmi per un primo incontro gratuito qui e vedremo come pianificare al meglio il trasferimento del tuo patrimonio anche grazie ad una pianificazione finanziaria personalizzata.

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