Limiti e critiche all’art 372 del codice civile secondo Filippo Angeloni

L’articolo 372 del codice civile limita la portata dell’intervento del giudice tutelare alle modalità di investimento dei capitali detenuti da un minore, consentendo solo alcune opzioni specifiche, salvo deroghe previste per circostanze particolari.

Questa osservazione è stata evidenziata da Filippo Angeloni, il fondatore di Athena SCF.

L’articolo 372 del codice civile stabilisce infatti che i capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

  1. in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
  2. nell’acquisto di beni immobili posti nel Regno;
  3. in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
  4. in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Lo stesso vale anche per interdetti (soggetti incapaci di intendere e volere) ed inabilitati (soggetti ritenuti parzialmente incapaci).

L’articolo come puoi ben notare utilizza termini “antichi”, utilizza il termine Regno. E’ una norma che risale al 1942.

In questi casi in realtà il 99% delle volte il giudice tutelare, se non gli viene presentata una relazione firmata da un professionista finanziario, approverà solo investimenti in titoli dello Stato.

Questo costringe in primis a rinunciare a uno dei principi cardine per la sicurezza negli investimenti, la diversificazione.

La ratio (il senso) della norma era ed è, quella di tutelare al massimo il soggetto minore o interdetto, andando a preservare il capitale di chi è soggetto a tutela, vietando forme di investimento che possano mettere a rischio il capitale del soggetto, ed imponendo (almeno così sembra ad una prima lettura) a tutti i fatti di investire in strumenti risk free (ossia in strumenti a rischio 0, od almeno ritenuti essere a rischio 0).

Se ci soffermiamo ad una interpretazione restrittiva della norma del codice civile, il legislatore autorizzerebbe solo investimenti risk free (o considerati tali) escludendo di fatto qualsiasi altra forma di investimento, come a titolo d’esempio gli ETF, i fondi a gestione attiva, l’oro fisico, le polizze unit linked o le gestioni patrimoniali.

Dal 1942 però sono cambiate molte cose.

Il legislatore ovviamente non poteva immaginare la globalizzazione finanziaria e la circolazione dei capitali del mondo moderno, il fallimento di stati od il venir meno per alcuni strumenti della loro caratteristica risk free.

Purtroppo molte volte accade che il giudice approvi solo investimenti in BTP, in forza delle disposizioni dell’art 372.

Approvi quindi investimenti che paradossalmente mettano a rischio in realtà i capitali del minore, e non lo tutelino affatto.

Lo mettono a rischio sia perché in questo modo molte volte il giudice tutelare approva investimenti in perdita (al netto dell’inflazione) sia perché approva investimenti che possiedono rischio emittente e rischio specifico, possiedono quindi il rischio di azzerare il capitale del minore.

Questa soluzione, ossia il fatto di investire in btp, ovviamente non consente di dare una corretta diversificazione per strumenti di investimento, per asset class e per emittenti, trattandosi esclusivamente di investimento in titoli di stato.

L’unica diversificazione possibile qui è una diversificazione temporale, nel senso che se il giudice è di mentalità chiusa, ed approva solo investimenti in BTP quello che possiamo fare è diversificare su diverse scadenze, quindi si può investire in BTP con diverse scadenze.

Sarebbe molto più efficace attuare una corretta pianificazione finanziaria, andando ad utilizzare diverse asset class e diversi strumenti finanziari, coerenti ovviamente con le esigenze del minore e che permetterebbero DAVVERO di tutelare il risparmio del minore andando ad ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, andando a ridurre il rischio emittente ed il rischio specifico, ed aumentando anche i rendimenti.

Per nostra fortuna il legislatore è stato lungimirante, in quanto alla fine del comma 4 ha lasciato aperta la possibilità che il giudice tutelare approvi investimenti diversi da quelli presenti nell’articolo 372 del codice civile, per motivi particolari.

E’ quindi possibile fare leva su questo spazio normativo.

Ed è a mio avviso il caso di farci leva, in quanto ciò che era considerato risk free nel 1942 non lo è più ai giorni nostri.

Per convincere il giudice ad approvare investimenti diversi da quelli riportati nell’art 372 del codice civile è necessario presentare una relazione firmata da un professionista finanziario, dove si presentano i consigli di investimento e dove si spiega il perchè di tale scelte d’investimento.

(N.B. Al momento abbiamo il 100% di casi di successo con le nostre relazioni firmate da presentare al giudice. Se serve possiamo aiutarti.)

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