Trust e fondo patrimoniale: cosa cambia e quale scegliere

In questo articolo vedremo quali sono le differenze tra trust e fondo patrimoniale.

Trust: Che cos’è e come funziona?

Un trust è un accordo legale attraverso il quale una persona (il “disponente” o “settlor”) trasferisce beni o proprietà a un’altra persona o entità (il “trustee”), che le gestisce per il beneficio di terzi (i “beneficiari”).

Il trust è utilizzato per diversi scopi, tra cui la pianificazione patrimoniale, la protezione dei beni e la beneficenza. Ecco come funziona in dettaglio:

  1. Creazione del Trust: Il disponente crea il trust, spesso attraverso un atto scritto. In questo documento, il disponente specifica come i beni devono essere gestiti, chi sono i beneficiari e quali condizioni devono essere soddisfatte affinché i beneficiari ricevano i benefici del trust.
  2. Trasferimento di Beni: Il disponente trasferisce beni o proprietà al trust. Questi beni possono includere denaro, azioni, immobili o altri tipi di proprietà.
  3. Gestione del Trustee: Il trustee, che può essere un individuo, un gruppo di persone o un’entità legale (come una banca o un’azienda fiduciaria), assume la responsabilità di gestire i beni del trust. Il loro ruolo è quello di amministrare il trust in conformità con le istruzioni del disponente e nell’interesse dei beneficiari.
  4. Benefici per i Beneficiari: I beneficiari sono coloro che ricevono i vantaggi dal trust. Questi benefici possono includere redditi, dividendi, o il diritto di utilizzare una proprietà. I benefici possono essere distribuiti immediatamente o in futuro, a seconda delle condizioni stabilite nel trust.
  5. Regole e Regolamenti: I trust sono soggetti a varie leggi e regolamenti, che possono variare in base alla giurisdizione. Queste leggi influenzano come il trust è istituito, gestito e tassato.
  6. Scopi: I trust possono essere utilizzati per vari scopi, come proteggere i beni da reclami legali, fornire per i membri della famiglia che potrebbero non essere in grado di gestire da soli i loro affari finanziari, supportare attività di beneficenza, evitare o ridurre le imposte sulla successione, o mantenere l’anonimato della proprietà di beni.

Fondo Patrimoniale: Che cos’è e come funziona?

Il fondo patrimoniale è un accordo matrimoniale in cui i coniugi, o un terzo con il loro assenso, destinano specifici beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) per soddisfare le esigenze della famiglia, come delineato dall’articolo 167 del Codice Civile.

Questa convenzione è esclusiva per i coniugati: escludendo quindi i conviventi more uxorio (due persone che vivono insieme come se fossero una famiglia, pur non essendo sposati) o le persone non sposate (né autodichiarando un fondo patrimoniale, né facendolo istituire da un soggetto terzo), e ciò anche se si trattasse di una persona già coniugata e non più tale, ad esempio a causa di vedovanza.

Il termine “famiglia” si riferisce ai genitori e ai loro figli (anche se non sono figli di entrambi), sia minori che maggiorenni non autosufficienti.

La creazione di un fondo patrimoniale impone un vincolo sui beni, con le seguenti conseguenze principali:

  1. I beni sono destinati ai bisogni della famiglia, inclusi, oltre alle necessità primarie (mantenimento, alloggio, educazione dei figli, cure mediche), anche il sostegno allo sviluppo e l’incremento della capacità lavorativa dei membri della famiglia.
  2. I creditori non possono eseguire questi beni per debiti contratti per scopi non familiari (articolo 170 c.c.).
  3. La gestione dei beni richiede il consenso congiunto dei coniugi per atti di straordinaria amministrazione, mentre atti di ordinaria amministrazione possono essere gestiti individualmente da ciascun coniuge.
  4. I beni costituiscono un patrimonio separato dal patrimonio generale del proprietario, e i creditori personali non possono eseguirli a meno che non si tratti di debiti legati ai bisogni della famiglia beneficiaria del fondo.

Il fondo patrimoniale cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio o morte di uno dei coniugi, non cessa per la separazione. Articolo 171, comma 1, c.c.).

Però nel caso in cui vi sono figli minori, anche in caso di annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale persiste fino alla maggiore età dell’ultimo figlio minore in caso di figli minori.

Solo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito possono essere inclusi nel fondo (articolo 167 c.c.).

Similarità e Differenze con il Trust

Similarità:

  • Sia il fondo patrimoniale che il trust offrono una protezione dei beni vincolati dai creditori.

Differenze:

  1. Il fondo patrimoniale è riservato ai coniugi (i conviventi o i single non possono utilizzarlo), mentre un trust può essere istituito da chiunque.
  2. Il fondo patrimoniale termina con il divorzio o la morte dei coniugi, mentre il trust ha una durata più estesa e non è influenzato da questi eventi.
  3. Il fondo patrimoniale è finalizzato unicamente a soddisfare i bisogni della famiglia, mentre il trust può avere scopi più vari, come la gestione del passaggio generazionale, la tutela di soggetti vulnerabili, o la garanzia ai creditori.
  4. I beni vincolati nel fondo patrimoniale sono limitati a beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, mentre nel trust si possono includere anche denaro, strumenti finanziari e beni mobili vari.
  5. I beni nel fondo patrimoniale possono essere pignorati per debiti contratti nell’interesse della famiglia, a differenza di quelli in trust.
  6. L’amministrazione dei beni nel fondo patrimoniale è gestita dai coniugi, mentre nel trust è affidata al Trustee, eliminando potenziali conflitti familiari.
  7. La giurisprudenza tende ad interpretare il concetto di “bisogni della famiglia” in modo estensivo, considerando anche le esigenze legate al tenore di vita scelto e alle possibilità economiche della famiglia.

In questo contesto, è importante notare che i creditori non possono eseguire i beni del fondo patrimoniale per debiti riconosciuti come contratti per scopi non pertinenti ai bisogni della famiglia, come stabilito dall’articolo 170 del Codice Civile.

Detto in altre parole, se uno o entrambi i coniugi hanno contratto debiti per fini non correlati ai bisogni della famiglia, i beni nel fondo patrimoniale rimangono inaccessibili all’esecuzione forzata. Questo perché i beni vincolati nel fondo sono considerati parte di un patrimonio separato da quello generale del proprietario, destinati specificatamente ai bisogni familiari.

Tuttavia, osservando che nella pratica il fondo patrimoniale è spesso usato più per la protezione patrimoniale che per la sua funzione originaria, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione meno restrittiva dell’articolo 170 del Codice Civile.

Questo significa che il concetto di “bisogni della famiglia” include non solo ciò che è essenziale per la vita familiare, ma anche le esigenze determinate dai coniugi in base al loro stile di vita e alle possibilità economiche della famiglia.

Ciò include tutte le necessità relative al mantenimento, allo sviluppo armonico e al potenziamento della capacità lavorativa della famiglia, escludendo solo le esigenze di lusso o speculative.

Di conseguenza, il fondo patrimoniale non protegge dalle obbligazioni non contrattuali, come quelle derivanti da atti illeciti o obbligazioni fiscali, se queste sono considerate connesse ai “bisogni della famiglia”.

Per quanto riguarda i debiti contratti da un coniuge nell’ambito della sua attività professionale o imprenditoriale, la questione è complessa e spesso soggetta a valutazioni caso per caso.

L’interpretazione estensiva del concetto di “bisogni della famiglia” implica che il giudice debba concentrarsi sulle motivazioni alla base del debito, piuttosto che sulla sua natura.

È quindi cruciale stabilire se il debito sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, considerando lo stile di vita, l’orientamento della vita familiare e le condizioni economiche. In queste circostanze, spetta al coniuge debitore dimostrare che il debito non è correlato ai “bisogni della famiglia”.

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