Chi possiede azioni estere in un conto amministrato presso una banca italiana spesso non sa quanto dei dividendi resta all’estero. Su un dividendo svizzero, senza fare nulla, più della metà del lordo se ne va in imposte. Una parte di quella cifra si può recuperare, un’altra è oggetto di un contenzioso ancora aperto.
Il curriculum del CFA Institute per il private wealth dedica a questo tema un esempio che vale la pena ricordare: un portafoglio che rende il 5,25% lordo scende al 4,29% netto senza una convenzione contro le doppie imposizioni, e resta al 5,13% con la convenzione. La morale del testo è semplice: chiedere sempre residenza e cittadinanza del cliente, e verificare le convenzioni. Questo articolo lo traduce per chi assiste clienti residenti in Italia: consulenti, commercialisti, e investitori che vogliono capire cosa succede ai propri dividendi.
Una premessa: Athena SCF non presta consulenza fiscale. Qui trovi il meccanismo e i riferimenti per orientarti; la singola posizione va valutata con un commercialista.
Come si arriva alla doppia imposizione
Un dividendo pagato da una società estera a un residente italiano viene tassato due volte.
- Nel paese della società. Lo Stato estero applica una ritenuta alla fonte, con la sua aliquota interna per i non residenti.
- In Italia. Se il dividendo arriva tramite un intermediario italiano, come nel regime amministrato, la banca applica la ritenuta del 26% sull’importo già ridotto dalla ritenuta estera, il cosiddetto netto frontiera (articolo 27, comma 4, del DPR 600/1973).
Le due imposte si sommano. Calcolare il 26% sul netto frontiera attenua un po’ l’effetto, ma non lo elimina.
Quanto costa, in tre paesi
Su 10.000 euro di dividendi lordi incassati tramite una banca italiana, applicando le aliquote interne dei tre paesi:
| Ritenuta estera | 26% italiano sul netto | Netto incassato | Carico totale | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera (35%) | 3.500 € | 1.690 € | 4.810 € | 51,9% |
| Stati Uniti (30%) | 3.000 € | 1.820 € | 5.180 € | 48,2% |
| Germania (26,375%) | 2.637,50 € | 1.914,25 € | 5.448,25 € | 45,5% |
L’aliquota tedesca è la somma del 25% di imposta sui redditi da capitale e del contributo di solidarietà del 5,5% su quell’imposta.
In tutti e tre i casi la convenzione con l’Italia limita la ritenuta del paese della fonte al 15%. Se la ritenuta fosse applicata subito al 15%, il carico totale scenderebbe al 37,1%: il 15% estero più il 26% sull’85% che resta.
Prima strada: farsi applicare o rimborsare l’aliquota della convenzione
La differenza fra l’aliquota interna e quella della convenzione si recupera dallo Stato estero. Le modalità cambiano da paese a paese.
Stati Uniti: alla fonte, con il modulo W-8BEN
Per i titoli americani l’aliquota ridotta del 15% si applica direttamente al pagamento, se l’investitore ha compilato il modulo W-8BEN, con cui dichiara di essere residente in un paese che ha una convenzione con gli Stati Uniti. Di solito lo fa firmare la banca o il broker all’apertura del conto o al primo acquisto di titoli americani. Vale la pena verificare che sia stato fatto: senza, la ritenuta resta al 30%.
Svizzera: rimborso di 20 punti
L’imposta preventiva svizzera del 35% viene trattenuta per intero. I 20 punti eccedenti il 15% della convenzione si chiedono a rimborso all’Amministrazione federale delle contribuzioni, con la certificazione di residenza fiscale italiana e la documentazione della banca. Il termine è la fine del terzo anno successivo a quello di pagamento del dividendo. Su 10.000 euro lordi si recuperano 2.000 euro.
Germania: rimborso di 11,375 punti
Anche in Germania la ritenuta piena viene trattenuta al pagamento. La differenza fra il 26,375% e il 15% si chiede al Bundeszentralamt für Steuern, l’ufficio federale delle imposte, sempre con la certificazione di residenza fiscale italiana e la prova della ritenuta subita. Su 10.000 euro lordi si recuperano 1.137,50 euro.
Le procedure sono burocratiche, richiedono documenti in lingua straniera e a volte costi di gestione della banca. Per importi piccoli possono non valere la pena. Per un portafoglio con dividendi esteri consistenti, invece, ignorarle significa regalare ogni anno una parte del rendimento.
Seconda strada: il credito d’imposta in Italia, ancora contestato
Anche ottenuto il rimborso, resta il 15% pagato all’estero, che si somma al 26% italiano. Il rimedio previsto in generale è il credito per le imposte pagate all’estero dell’articolo 165 del TUIR. Ma per i dividendi incassati da persone fisiche con ritenuta a titolo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito non spetti, perché quei redditi non entrano nel reddito complessivo (circolare 9/E del 2015).
La Corte di Cassazione ha dato una lettura diversa. Con la sentenza n. 25698 del 2022, confermata dalla n. 10204 del 16 aprile 2024, ha riconosciuto il credito quando la convenzione con il paese della fonte lo esclude solo se la tassazione sostitutiva è scelta dal contribuente, e non quando è obbligatoria, come la ritenuta del 26%. La convenzione, ha osservato la Corte, prevale sulla norma interna.
L’orientamento è favorevole ai contribuenti, ma non è ancora pacifico: le commissioni tributarie di merito hanno deciso in modi diversi, e la dottrina discute sul modo di calcolare il credito. In pratica, oggi il credito si ottiene con un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, documentando le imposte pagate all’estero in via definitiva, e mettendo in conto un probabile contenzioso. Dipende anche dal testo della singola convenzione, che va letto paese per paese.
E se i titoli esteri sono dentro un ETF?
Molti investitori italiani possiedono azioni americane ed europee attraverso ETF domiciliati in Irlanda o in Lussemburgo. Qui il meccanismo è diverso: le ritenute estere le subisce il fondo, non l’investitore. Per esempio, sui dividendi americani un fondo irlandese paga di norma il 15% previsto dalla convenzione fra Irlanda e Stati Uniti.
Quella ritenuta riduce il rendimento del fondo e l’investitore non la può recuperare, né all’estero né in Italia. In compenso non ci sono moduli né istanze: l’investitore paga il 26% italiano su quanto il fondo distribuisce o sulla plusvalenza alla vendita. Per un portafoglio di dimensioni normali, la semplicità spesso vale più dei punti recuperabili con i titoli diretti. Come funziona la tassazione degli ETF, armonizzati e non, lo abbiamo spiegato in tassazione degli ETF armonizzati e non armonizzati.
Cosa controllare nel portafoglio di un cliente
- Dove sono emessi i titoli che pagano dividendi. Le ritenute più alte sono spesso proprio sui titoli più amati dagli investitori “da dividendo”.
- Se il W-8BEN è stato firmato, per i titoli americani.
- Quanto si è pagato di ritenute estere negli ultimi anni, e se qualcuno ha chiesto i rimborsi. I termini sono brevi: in Svizzera, la fine del terzo anno successivo.
- Se ha senso detenere quei titoli direttamente o attraverso un fondo, tenendo conto delle ritenute e del lavoro amministrativo.
Sono verifiche che un consulente indipendente può fare insieme al commercialista del cliente, ognuno per la sua parte: il consulente sulla struttura del portafoglio, il commercialista sugli adempimenti e sulle istanze.
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Domande frequenti sulle ritenute estere
Come sono tassati in Italia i dividendi esteri?
Se arrivano tramite un intermediario italiano, la banca applica la ritenuta del 26% sull’importo già ridotto dalla ritenuta estera, il cosiddetto netto frontiera. Le due imposte si sommano.
Si può recuperare la ritenuta svizzera del 35%?
In parte. La convenzione fra Italia e Svizzera limita la ritenuta al 15%: i 20 punti eccedenti si chiedono a rimborso all’Amministrazione federale delle contribuzioni, entro la fine del terzo anno successivo a quello di pagamento del dividendo.
A cosa serve il modulo W-8BEN?
Serve a far applicare sui dividendi americani la ritenuta ridotta del 15% prevista dalla convenzione, invece del 30%. Di solito lo fa firmare la banca o il broker all’apertura del conto.
Il credito d’imposta per le ritenute estere spetta sui dividendi?
È una questione aperta. L’Agenzia delle Entrate ritiene di no, perché i dividendi sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta. La Cassazione, con le sentenze n. 25698 del 2022 e n. 10204 del 2024, lo ha riconosciuto in base alle convenzioni. Oggi si chiede con un’istanza di rimborso, mettendo in conto un probabile contenzioso.