La successione degli strumenti finanziari è un argomento complesso infatti c’è da fare una netta distinzione tra chi rientra nell’asse ereditario a livello fiscale e chi non rientra.
Cerchiamo di capire come cadono in successione le varie tipologie di strumenti finanziari.
Indice dei contenuti
Strumenti finanziari esenti dall’imposta di successione
1) I Titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati e i buoni postali non concorrono a formare l’attivo ereditario in caso di successione mentre sono comunque rilevanti in sede di donazione.
In altre parole BOT, BTP, CCT e i buoni fruttiferi postali, in quanto emessi da Cassa Depositi e Prestiti che è amministrata sempre dallo Stato Italiano, sono esenti da imposte in caso di successione a causa di morte ma non per donazione.
N.B. sono configurabili come Titoli di Stato anche i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e quella parte di Titoli di Stato ed equiparati presenti nei fondi comuni di investimento e negli ETF.
2) Le polizze vita sono esenti da imposte di successione. Tali polizze non entrano a far parte dell’asse ereditario del contraente e/o dell’assicurato quindi gli eredi legittimi non possono pretendere il capitale assicurato.
Limitatamente ai premi versati però gli eredi legittimari possono agire in giudizio per il recupero dal beneficiario nel caso in cui la polizze vita leda le quote di legittima a loro riservate per legge.
Solo infatti gli eredi possono venire a conoscenza del beneficiario delle polizze vita che in tutti gli altri casi è segreto perché in vigore la legge sulla privacy.
I Titoli di Stato ed equiparati e le polizze vita quindi non vanno a consumare la franchigia che protegge l’asse ereditario dall’imposta di successione.
Strumenti finanziari che pagano l’imposta di successione
Tutti gli altri strumenti finanziari come azioni, ETF, fondi comuni di investimento, Titoli di Stato esteri, obbligazioni societarie,.. entrano invece nell’asse ereditario a fini fiscali quindi sono soggetti all’imposta di successione.
Secondo l’art.16 del testo unico sulle successioni e donazioni:
“La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, e’ determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa’, non quotati in borsa, ne’ negoziati al mercato ristretto, nonche’ per le quote di societa’ non azionarie, comprese le societa’ semplici e le societa’ di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della societa’ risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato,..;
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza desunto da altri elementi certi.”
Vale inoltre sempre la regola dei Titoli di Stato ed equiparati che se presenti in fondi comuni di investimento e in ETF sono esenti da imposte.
Per esempio se il valore del fondo è pari a 100.000€ ed è formato dal 50% da BTP, solo 50.000 rientreranno nel patrimonio finanziario oggetto di successione ai fini fiscali.
Come funzionano i conti correnti?
La successione del conto corrente opera diversamente a seconda se il defunto fosse l’unico intestatario del conto oppure se si tratti di un conto cointestato.
In caso di successione di un conto con mono intestatario, il conto verrà bloccato fino alla conclusione della procedura burocratica inerente alla successione.
Diversamente se il conto corrente è cointestato, è necessario distinguere tra conto cointestato a firma disgiunta e conto cointestato a firma congiunta:
- firma disgiunta, il cointestatario del conto ancora in vita potrà continuare ad utilizzare la sua quota mentre la parte del defunto verrà bloccata e passerà in successione ereditaria;
- firma congiunta, il prelievo di denaro deve essere effettuato con la firma di tutti i cointestatari, quindi è necessario bloccare il conto corrente sino al momento in cui gli eredi decideranno in merito alla sorte del conto corrente.
Se vuoi proseguire la nostra rubrica sulle successioni puoi approfondire il tema della donazione e indiritta.
Athena SCF offre un servizio altamente personalizzato per aiutarti a pianificare la trasmissione del tuo patrimonio in modo efficiente e sereno.
Richiedi una consulenza gratuita sulla pianificazione successoria.