Come passare da Consulente Finanziario Autonomo a Collaboratore di SCF

Un consulente finanziario autonomo (che lavora esclusivamente in autonomia), mi ha da poco posto questa domanda: “Filippo ma se volessi diventare un consulente di Athena SCF, come funziona il trasferimento a livello normativo, visto che attualmente sono iscritto nell’albo dei consulenti finanziari autonomi e lavoro esclusivamente in autonomia?”

Visto che questo tema può interessare anche altri consulenti finanziari autonomi, riporto qui la mia risposta.

La comunicazione di inizio collaborazione di un consulente finanziario autonomo con una società di consulenza finanziaria è di esclusiva competenza della società ai sensi dell’art. 154 del Regolamento Intermediari.

Quindi ad esempio sarà Athena SCF a comunicare all’albo OCF l’inizio della collaborazione del consulente autonomo con la società.

Nel caso in cui il consulente finanziario in questione volesse anche comunicare la cessazione dell’operatività in propriol’interessato dovrà compilare un’apposita modulistica da re inviare unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento.

Il modulo è reperibile anche dall’area pubblica del Portale OCF al seguente link: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/documentazione

Va fatta attenzione perché, “in caso di mancata trasmissione del predetto modulo, il consulente continuerà a risultare operante anche in proprio, oltre che per conto dell’ SCF (dal momento dell’apertura del rapporto), con tutti gli obblighi relativi al possesso dei requisiti previsti dalla normativa, inclusa la polizza assicurativa a copertura dell’attività di consulente finanziario autonomo”.

Se quindi il consulente vuole collaborare solo con l’SCF e non più in autonomia, è importante compilare ed inviare il precedente documento.

A titolo informativo, si precisa, infine, che la cessazione dell’attività in proprio in favore dell’esclusiva operatività per conto di una società di consulenza fa venir meno l’obbligo per il consulente finanziario autonomo del possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.M. n. 66/2012 e dell’art. 148, comma 2, lett.g), del Regolamento Intermediari, in quanto assolti dalla società di consulenza per conto della quale il collaboratore opera.

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