Un commercialista può svolgere la professione del consulente finanziario?

La professione del commercialista è compatibile la professione del consulente finanziario autonomo. Un commercialista quindi può iscriversi all’albo OCF nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, previo superamento dell’esame OCF.

La professione del commercialista è compatibile con il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 del TUF “Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.”

N.B. La professione del commercialista è invece incompatibile con la professione del consulente abilitato all’offerta fuori sede.

Ti ricordo che se ti serve aiuto per l’iscrizione all’albo OCF, sia nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (CFA) sia nella sezione delle società di consulenza finanziaria (SCF), noi possiamo aiutarti.

Come possono i dottori commercialisti svolgere l’attività di consulenza finanziaria?

Ecco alcune strategie attraverso cui i dottori commercialisti possono intraprendere l’attività di consulenza finanziaria:

  1. Formazione e Certificazione: I commercialisti che già esercitano possono acquisire le competenze specifiche in finanza, superando gli esami richiesti per l’iscrizione all’Albo (esame OCF) dei consulenti finanziari, per poi iscriversi all’albo come consulenti finanziari autonomi (indipendenti). Questo percorso potrebbe essere impegnativo dato il loro già solido background in economia e materie fiscali, e le limitazioni di tempo.
  2. Specializzazione dei Nuovi Iscritti: I nuovi membri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti possono optare per specializzarsi in consulenza finanziaria fin dall’inizio della loro carriera, diversificando così il loro percorso professionale rispetto alla tradizionale consulenza fiscale. Il dottore commercialista in questo caso dovrebbe superare l’esame OCF e poi iscriversi all’albo OCF.
  3. Collaborazione con Società di Consulenza Finanziaria: Gli studi di commercialisti possono collaborare con società di consulenza finanziaria esterne per offrire servizi finanziari ai propri clienti. Questa modalità permette una rapida implementazione del servizio, ma può essere percepita dai clienti come meno integrata nello studio.
  4. Integrazione e Associazione: L’ultimo approccio consiste nell’assumere direttamente un consulente finanziario autonomo, integrando pienamente i servizi di consulenza finanziaria all’interno dello studio. Questo trasforma lo studio in una realtà multidisciplinare, potenzialmente più attraente per i clienti.

Queste modalità offrono diverse opzioni ai commercialisti per espandere i loro servizi, ciascuna con i propri vantaggi e sfide.

Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria Autonoma: Un’Analisi della Compatibilità Professionale

La figura del commercialista, nel contesto italiano, è storicamente associata all’amministrazione aziendale e alla consulenza fiscale, ma le recenti evoluzioni normative hanno ampliato le possibilità di operatività in ambiti contigui come la consulenza finanziaria. Questa integrazione professionale si concretizza attraverso la consulenza in materia di investimenti, come delineata dall’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).

Normativa e Inquadramento

Il commercialista può iscriversi all’Albo unico dei consulenti finanziari, specificatamente nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, ampliando così la gamma dei servizi offerti ai propri clienti. Tale espansione è regolata da una normativa che valorizza la competenza in economia aziendale e diritto d’impresa, attribuendo ai commercialisti la capacità di fornire consulenze obiettive e indipendenti nel rispetto degli interessi dei clienti.

Il legislatore stabilisce cause di incompatibilità con l’attività del consulente finanziario autonomo, art. 163 del Regolamento Intermediari, l’attività di consulente finanziario autonomo è incompatibile:

  1. con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
  2. con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
  3. con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater del TUB;
  4. con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento”.

Vi è quindi compatibilità tra dottore commercialista e quella di consulente finanziario autonomo.

Inoltre in base a quanto riportato nel sito internet dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (“ODCEC”) di Roma, dalla Commissione Albo, nei chiarimenti in materia di incompatibilità, si precisa che “L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un’attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni.

Sentenza del T.A.R. del Lazio, la n. 31825 del 27 agosto 2010, in cui si respingeva il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale volto ad annullare il D.M. n. 206 del 24 dicembre 2008, che introduceva requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’Albo OCF, nella parte in cui non prevedeva l’inserimento dei dottori commercialisti entro le categorie di soggetti esclusi dalla necessità del superamento di una prova valutativa ai fini dell’iscrizione nel medesimo Albo OCF.

In tale sede il T.A.R. affermava che “la scelta dell’Amministrazione di limitare alle sole categorie sopra citate il beneficio dell’esonero dalla prova valutativa, appartiene al non irragionevole apprezzamento di merito consentito nella sede regolamentare, di modo che non appare sussistente nella specie alcuna illegittima disparità di trattamento dei commercialisti iscritti all’albo rispetto ai soggetti beneficiari dell’esonero in questione, trattandosi di categorie professionali comunque diverse ed essendo non palesemente irragionevole la valorizzazione, per i soli soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM in questione, della prova e dimostrazione di una professionalità concreta tale da rendere inutile lo svolgimento della prova valutativa”.

Pertanto, stando alle parole del T.A.R., non appare sussistere alcuna preclusione per i dottori commercialisti che intendano iscriversi all’ Albo OCF nella sezione dei consulenti finanziari autonomi: essi possono farlo, ma non sono esonerati dal dover sostenere la prova valutativa a tal fine prevista.

Incompatibilità e Deontologia Professionale

Nonostante la possibilità di espandere i servizi, esistono delle precise incompatibilità professionali stabilite per proteggere l’indipendenza del commercialista. In particolare, l’attività di commercialista è incompatibile con ruoli che possano compromettere la sua autonomia decisionale o che possano portare a conflitti di interesse. Queste incompatibilità sono definite dall’art. 4 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e includono, ad esempio, l’impossibilità di agire come promotore finanziario (consulente abilitato all’offerta fuori sede), evidenziando una chiara distinzione tra le funzioni autorizzate e quelle precluse.

Principi di Autonomia e Indipendenza

L’attività di consulente finanziario autonomo si distingue per il suo forte accento sull’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse, consentendo ai professionisti di agire nell’interesse esclusivo del cliente. Questo aspetto è supportato dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, che impone agli iscritti di evitare qualsiasi situazione che possa influenzare negativamente la loro integrità professionale o la loro obiettività.

Regolamentazione della Consulenza Finanziaria Autonoma

I consulenti finanziari autonomi operano sotto un regolamento che promuove la trasparenza e la diversificazione degli investimenti proposti ai clienti. Il Regolamento Intermediari (Consob 15 febbraio 2018, n. 20307) specifica che questi professionisti devono valutare una varietà adeguata di strumenti finanziari e operare senza ricevere onorari o commissioni da parti terze, garantendo così la completa imparzialità nelle loro raccomandazioni.

Conclusione

La possibilità per i commercialisti di operare come consulenti finanziari autonomi rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama professionale italiano. Questa apertura permette non solo un arricchimento del portafoglio di servizi offerti ai clienti ma rafforza anche l’impegno nella tutela degli interessi del cliente attraverso principi di indipendenza e integrità rigorosamente monitorati e regolamentati.

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