Minusvalenze e conti cointestati: cosa dice il fisco

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Un nostro lettore ci ha posto due domande molto interessanti riguardo il trasferimento titoli da un conto cointestato e il recupero delle minusvalenze in questo contesto.

  1. Se trasferisco titoli da un conto cointestato a un conto intestato solo a uno dei due cointestatari, si genera una tassazione sulle eventuali plusvalenze? È considerata un’operazione fiscalmente rilevante?
  2. In un conto cointestato, le minusvalenze vengono recuperate per intero come nei conti singoli? Cioè al 100% per azioni e obbligazioni corporate e al 48,08% per titoli di Stato? Oppure ci sono limitazioni specifiche?

    Vediamo di chiarire entrambi i punti, perché la fiscalità su questi temi può trarre in inganno chi non è abituato a leggere tra le righe delle regole tributarie italiane.

    Trasferire titoli da conto cointestato a conto singolo: si pagano imposte?

    Sì, il trasferimento di titoli da un conto cointestato a un conto monointestato (cioè intestato solo a uno dei due precedenti titolari) è considerato un’operazione fiscalmente rilevante.

    Cosa significa?

    Che ai fini fiscali non si tratta di un semplice spostamento tecnico, ma viene considerata una cessione a titolo oneroso tra soggetti diversi. Di conseguenza:

    • Se i titoli trasferiti hanno maturato una plusvalenza (cioè valgono più del prezzo di carico), questa sarà immediatamente tassata con la consueta aliquota del 26%, oppure 12,5% se si tratta di titoli di Stato ed equiparati.
    • Non è quindi possibile “trasportare” i titoli al loro valore storico come si farebbe in un trasferimento tra conti con la medesima intestazione.

    In pratica, solo i trasferimenti tra conti con identico intestatario (singolo o cointestato con stesse persone) non generano effetti fiscali. Tutti gli altri sono trattati come se si vendesse e si ricomprasse.

    Come funziona il recupero delle minusvalenze su conto cointestato?

    Nel caso di un conto cointestato, le minusvalenze derivanti da eventuali vendite vengono assegnate in automatico pro-quota tra i cointestatari.

    Facciamo un esempio pratico:

    Se vendendo un titolo in perdita si generano 100 euro di minusvalenza, e il conto è cointestato a due persone, verranno attribuiti 50 euro ciascuno. Quindi ogni intestatario potrà utilizzare solo la propria quota di minus per compensare eventuali future plusvalenze.

    Inoltre, per quanto riguarda la percentuale di compensazione, non cambia nulla rispetto ai conti monointestati. Le regole sono le stesse:

    • Minusvalenze derivanti da azioni, obbligazioni corporate, ETF, fondi e strumenti assimilabili possono essere compensate integralmente (100%) con future plusvalenze della stessa natura.
    • Minusvalenze su titoli di Stato (e altri strumenti con redditi soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%) si possono compensare solo in misura del 48,08%, come da normativa vigente.

    Quindi, il conto cointestato non riduce la capacità di recupero fiscale, ma divide i diritti di compensazione tra i titolari.

    Domande frequenti sul recupero minusvalenze e conti cointestati

    Posso trasferire le minusvalenze da una banca all’altra?

    Sì, è possibile. Quando chiudi un dossier titoli, puoi richiedere alla banca uscente un’apposita certificazione delle minusvalenze residue. Questa può essere:

    • consegnata alla nuova banca (che può decidere, a sua discrezione, di acquisirle nel nuovo dossier amministrato),

    • oppure utilizzata nel regime dichiarativo tramite dichiarazione dei redditi.

    Attenzione: la compensazione automatica tra conti aperti in banche diverse non è mai possibile nel regime amministrato.

    Le minusvalenze hanno una scadenza?

    Sì. Le minusvalenze maturate in regime amministrato possono essere compensate entro il quarto anno successivo a quello in cui si sono generate.

    Dopo questo termine, decadono e non sono più utilizzabili.

    Cosa succede se uno solo dei cointestatari chiude il conto?

    Se la chiusura comporta il trasferimento dei titoli verso un conto con intestazione diversa, ad esempio da cointestato a monointestato, l’operazione è considerata fiscalmente rilevante.

    Questo equivale a una cessione a valore di mercato con eventuale tassazione immediata della plusvalenza o riconoscimento della minusvalenza.

    Per evitare conseguenze fiscali, è importante che la nuova intestazione sia identica a quella del conto di origine.

    Conclusioni

    • Trasferire titoli da un conto cointestato a un conto monointestato può generare imposizione fiscale immediata, se i titoli hanno plusvalenze latenti.
    • Le minusvalenze su conti cointestati vengono suddivise tra i titolari, ma possono essere recuperate in misura piena, seguendo le stesse regole previste per ogni altro conto titoli.

    Prima di effettuare un trasferimento, è sempre consigliabile fare un’analisi fiscale preventiva, soprattutto se si ha una posizione significativa in guadagno o se si stanno valutando strategie di ottimizzazione patrimoniale o successoria.

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