Attività compatibili e incompatibili con la professione del consulente finanziario indipendente (autonomo) a cura di Filippo Angeloni

Le attività compatibili con quella del consulente finanziario autonomo (ossia consulente finanziario indipendente) sono:

  • Broker assicurativo (iscritto sezione B del RUI)
  • Commercialista
  • Mediatore creditizio

Ti ricordo che se ti serve aiuto per l’iscrizione all’albo OCF, sia nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (CFA) sia nella sezione delle società di consulenza finanziaria (SCF), noi possiamo aiutarti.

L’attività di consulente finanziario indipendente (autonomo) è invece incompatibile

  • con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario (iscritto all’albo OCF sezione promotori/ abilitati all’offerta fuori sede);
  • con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
  • con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; (Quindi se sei iscritto al RUI, sezione A, C, D, E non puoi svolgere la professione del consulente finanziario indipendente. Sezione D è chiaramente riservata a banche e sim)
  • N.B. Anche se sei iscritto al RUI sezione E, e collabori con un broker in sezione B, non puoi iscriverti all’albo OCF come consulente autonomo o SCF.
  • con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; (Iscritti UIC)
  • con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Fonti (art 13 Regolamento consulenti finanziari):

“L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti a sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e a relativi controlli.”

“L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nè con l’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.”

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