Successione e strumenti finanziari: come vengono tassate le plusvalenze?

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Uno dei dubbi più frequenti che ci viene posto riguarda il trattamento fiscale degli strumenti finanziari in caso di successione. In particolare: cosa accade alle plusvalenze maturate su azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni, certificati, ETN o ETP? Vengono tassate? E come avviene il passaggio agli eredi?

Facciamo chiarezza punto per punto.

Tassazione delle plusvalenze in successione

La normativa italiana distingue tra redditi di capitale (art. 44 TUIR) e redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 TUIR).

  • Le plusvalenze su strumenti come azioni, ETF, certificati, fondi sono considerate redditi diversi di natura finanziaria. Se il de cuius li deteneva ma non li aveva ancora venduti, nessuna tassazione viene applicata in sede di successione.
  • I redditi di capitale, invece (come cedole obbligazionarie maturate ma non ancora riscosse, o ratei su titoli a tasso fisso), possono essere soggetti a tassazione in capo agli eredi al momento dell’incasso, se maturati prima del decesso.

Occorre fare attenzione a una distinzione chiave:

  • Le plusvalenze non sono mai tassate al momento della successione
  • Eventuali redditi già maturati, anche se non ancora incassati, possono invece essere tassabili

Obbligazioni inflation linked e coefficiente di rivalutazione

Le obbligazioni indicizzate all’inflazione (es. BTP Italia, BTP€i) presentano una componente legata alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo.

Il coefficiente di rivalutazione può generare due tipologie di reddito:

  • Reddito di capitale, se la rivalutazione è riconosciuta periodicamente o a scadenza (es. BTP Italia)
  • Reddito diverso, se la rivalutazione incide sul prezzo di mercato e genera una plusvalenza alla vendita

Se tale incremento è già maturato al momento della successione, ma non è stato ancora incassato o realizzato, non genera imposta in successione. La tassazione avverrà solo in capo agli eredi, al momento del rimborso o della vendita.

Trasferimento degli strumenti finanziari agli eredi

Il trasferimento degli strumenti finanziari avviene tramite l’intermediario presso cui erano depositati. Gli eredi, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, vedranno trasferiti gli strumenti nei propri dossier titoli.

I valori fiscali di carico (ossia il prezzo di acquisto utile al calcolo delle future plusvalenze) saranno pari a quelli indicati nella dichiarazione di successione, secondo quanto previsto dal principio del “valore rivalutato” o step-up fiscale.

Questo significa che eventuali plusvalenze precedenti vengono “azzerate” e i guadagni futuri verranno calcolati solo rispetto al nuovo valore ereditato.

Come vengono divisi i titoli tra gli eredi

La prassi abituale degli intermediari è quella di aprire un dossier cointestato tra gli eredi, in attesa che venga definita la ripartizione delle quote.

Una volta terminata la fase di successione e definite le spettanze (secondo testamento o quote legittime), è possibile procedere a:

  • Vendita dei titoli e liquidazione pro-quota
  • Trasferimento pro-quota dei titoli a ciascun erede
  • Assegnazione personalizzata degli strumenti (es. un erede riceve obbligazioni, un altro ETF)

Imposta di successione su strumenti finanziari

Anche se le plusvalenze latenti non sono tassate, gli strumenti finanziari concorrono all’attivo ereditario e sono quindi soggetti a imposta di successione, con le seguenti aliquote:

  • 4% per coniuge e figli, con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario
  • 6% per fratelli/sorelle, con franchigia di 100.000 euro
  • 6% senza franchigia per parenti fino al 4° grado
  • 8% senza franchigia per soggetti non parenti

L’imposta è calcolata sul valore complessivo degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi ecc.) al momento della morte, secondo le quotazioni ufficiali.

ETF armonizzati e non armonizzati

Un’ulteriore distinzione tecnica riguarda gli ETF armonizzati (domiciliati in UE, soggetti alla Direttiva UCITS) e i non armonizzati (es. domiciliati in USA o paesi extra UE). Ai fini della successione non cambia nulla, ma:

  • Gli armonizzati generano redditi di capitale e plusvalenze
  • I non armonizzati generano solo redditi diversi (regime amministrato)

Questa differenza può avere impatto fiscale per gli eredi al momento della vendita, ma non in fase di successione.

In sintesi

Strumento Tassazione in successione
Azioni, ETF, fondi, certificati No (redditi diversi non tassati)
Cedole e interessi maturati Sì (redditi di capitale tassabili all’incasso)
Coefficienti inflattivi bond Sì, solo se generano reddito di capitale
Imposta di successione Sì, secondo aliquote e franchigie previste

Conclusione

In caso di successione, la fiscalità sugli strumenti finanziari richiede attenzione e competenze specifiche. Alcune componenti del patrimonio non generano imposte immediate, altre possono risultare imponibili in capo agli eredi.

È fondamentale conoscere le regole e valutare con attenzione ogni posizione per evitare errori, sanzioni o tassazioni non dovute. La pianificazione successoria, anche per patrimoni mobiliari, è uno strumento cruciale per chi desidera tutelare il patrimonio e semplificare il passaggio generazionale.

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