Gli eredi legittimi e gli eredi legittimari sono quei soggetti che ricevono in tutto o in parte l’asse ereditario derivante dalla successione.
La figura più contorta quando si parla di eredi è stranamente il coniuge.
Infatti con la presenza di famiglie sempre meno “tradizionali” legate dal matrimonio, la figura del coniuge così come lo ricordiamo sta andando a scomparire.
Per intenderci la maggior parte delle convivenze non presenta la figura del coniuge e di conseguenza neanche tutti gli aspetti successori.
Quindi se non sei sposato ma convivi solamente mi raccomando fai molta attenzione a quanto segue, perché il tuo partner non riceverà nulla della tua eredità, se non fai il testamento ma anche in quel caso potrà ricevere solo le quote disponibili.
Prima però facciamo un passo indietro e spieghiamo nel dettaglio gli eredi legittimi e legittimari.
Indice dei contenuti
Chi sono gli eredi legittimari?
Gli eredi legittimari sono:
- il coniuge;
- i discendenti come figli legittimi, legittimati, naturali ed adottivi;
- gli ascendenti legittimi come genitori e nonni (in mancanza degli ascendenti).
I gradi dei discendenti sono:
- I grado, figli
- II grado, nipoti
- III grado, pronipoti
- IV grado, figli dei pronipoti
I gradi degli ascendenti sono:
- I grado, genitori
- II grado, nonni
- III grado, bisnonni
- IV grado, trisavi
Il coniuge concorre gli uni con gli altri mentre in presenza di discendenti, gli ascendenti vengono esclusi.
In altre parole in presenza di figli con o meno la presenza del coniuge, i genitori non riceveranno l’eredità.
Ora però è giunto il momento di mettere i puntini sulle i riguardo la figura del coniuge.
Quando si viene definiti coniugi?
L’attributo coniuge è sempre stato attribuito esclusivamente ad una coppia eterosessuale, uomo e donna, unita in matrimonio.
Fortunatamente con il passare degli anni questo concetto si è esteso grazie alla Legge Cirinnà del 20 maggio 2016 n.76.
La novella (76/2016) ha riformato il diritto di famiglia introducendo le regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
L’unione civile è composta necessariamente tra persone maggiorenni dello stesso sesso che hanno reso apposita dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni.
Da tale unione, come per quanto riguarda il matrimonio, deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambi le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Il regime patrimoniale può essere espresso in comunione o in separazione dei beni.
In termini di diritti spetta al partner dell’unione sia la pensione di reversibilità che il TFR, oltre ai diritti successori.
Le convivenze di fatto, che si possono registrare all’anagrafe del comune di residenza, sono estese solo a due persone maggiorenni eterosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un’unione civile.
La convivenza non ha nessun diritto successorio ma prevede altri benefici:
- diritto di visita e di assistenza ospedaliera;
- diritto di visita in carcere;
- diritto di abitazione limitato con un massimo di 5 anni;
- risarcimento del danno per perdita congiunto.
Per risolvere tale mancanza è possibile però stipulare un contratto di convivenza sottoscritto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata da un notaio o da un avvocato.
Il contenuto del contratto può essere molto ampio e si possono aggiungere tutele fino a disciplinare i rapporti patrimoniali in maniera molto simile ad un vero e proprio matrimonio.
Da un lato quindi l’unione civile è equiparabile al matrimonio mentre la convivenza di fatto non è caratterizzata da nessun vincolo giuridico, serve appunto un contratto di convivenza per ottenere le tutele patrimoniali quali la successione ereditaria.
Quindi a tutti coloro che stanno convivendo, mi raccomando di pensare il prima possibile alla convivenza di fatto e al contratto di convivenza per essere tutelati dalla legge.
Chi sono gli eredi legittimi?
Gli eredi legittimi si differenziano in base al grado di parentela:
- II grado, fratelli e sorelle;
- III grado, zii e nipoti (figli dei fratelli);
- IV grado, figli dei nipoti, primi cugini e prozii;
- …
- dopo il sesto grado entra in gioco lo Stato.
I parenti di grado più vicino escludono quelli di grado più lontano.
Se per esempio sono presenti parenti di II grado, i parenti di III grado non riceveranno nessuna eredità.
Se invece il defunto non ha eredi legittimari e non ha fratelli o sorelle in vita al momento del decesso, subentreranno nell’eredità i parenti di III grado , in mancanza anche di essi quelli di IV grado e cos’ via dicendo.
N.B. In presenza degli eredi legittimari, solo i parenti di II grado quindi fratelli e sorelle potranno ricevere una parte dell’eredità, tutti gli altri gradi sono esclusi dalla successione se non è presente un testamento.
Testamento che però allo stesso tempo permette di escludere tutti gli eredi legittimi, quindi anche i parenti di II grado, dalla successione.
Abbiamo quindi capito che la successione è influenzata dal grado di relazione con il defunto, sia esso per rapporto di sangue o per rapporto giuridico.
Nel prossimo articolo approfondiremo e faremo chiarezza sulle quote ereditarie, cioè quali sono le quote per legge spettanti agli eredi legittimi e legittimari.
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