Successione e strumenti finanziari: come vengono tassate le plusvalenze?

Cosa succede agli investimenti quando il titolare di un dossier titoli viene a mancare? Le plusvalenze maturate vengono tassate? Quale prezzo di carico avranno gli eredi? E tutti gli strumenti finanziari entrano nell’imposta di successione?

Sono tre domande diverse, e vanno tenute separate:

  1. la tassazione dei rendimenti finanziari (plusvalenze, cedole, dividendi, proventi);
  2. il valore fiscale attribuito agli strumenti ricevuti dagli eredi, che conta per le vendite future;
  3. l’imposta di successione sul patrimonio trasferito, che è un’imposta completamente diversa dalle prime due.

Confonderle è l’errore più frequente, e in alcuni casi porta a dichiarare — e pagare — imposta non dovuta.

Cosa succede alle plusvalenze maturate prima della successione

Immaginiamo che una persona abbia acquistato un’azione a 50.000 euro e che, al momento della morte, il suo valore sia salito a 80.000 euro.

Esiste quindi una plusvalenza latente di 30.000 euro, mai realizzata perché il titolo non è stato venduto.

Il trasferimento del titolo agli eredi per effetto della successione non è una cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, il passaggio dello strumento dal defunto agli eredi non comporta di per sé la tassazione della plusvalenza latente.

In altre parole: la morte del titolare non determina il realizzo fiscale della plusvalenza accumulata durante la sua vita.

La questione diventa ancora più rilevante perché, per numerose attività finanziarie, la normativa prevede anche una ridefinizione del costo fiscalmente riconosciuto in capo all’erede.

Qual è il nuovo prezzo di carico degli strumenti ereditati

Per le attività finanziarie soggette alle regole sulle plusvalenze degli articoli 67 e 68 del TUIR, in caso di acquisto per successione il costo fiscalmente riconosciuto non coincide con il prezzo pagato a suo tempo dal defunto.

L’articolo 68, comma 6, del TUIR prevede infatti che, in caso di acquisto per successione, si assuma come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione.

Per i titoli esenti dall’imposta di successione — quindi, tipicamente, i titoli di Stato — si assume invece il valore normale alla data di apertura della successione. È una precisazione tutt’altro che teorica: senza di essa, per i BTP ereditati non esisterebbe alcun valore dichiarato a cui agganciare il costo fiscale.

Un esempio

Supponiamo che:

  • il defunto abbia acquistato determinate azioni per 50.000 euro;
  • al momento dell’apertura della successione il valore fiscalmente rilevante sia 80.000 euro;
  • successivamente l’erede le venda per 90.000 euro.

La plusvalenza dell’erede si calcola sulla differenza tra 90.000 e 80.000 euro, non tra 90.000 e gli originari 50.000 euro.

È quello che viene comunemente chiamato “step-up” del valore fiscale: la plusvalenza latente accumulata dal defunto non viene semplicemente traslata sull’erede.

Due precisazioni che spesso mancano:

  • lo step-up opera in aumento come in diminuzione. Se il valore rilevante ai fini successori è inferiore al costo storico del defunto, l’erede parte da quel valore più basso;
  • le minusvalenze pregresse del defunto non si trasferiscono. Lo zainetto fiscale non è ereditabile.

Attenzione: redditi di capitale e plusvalenze non sono la stessa cosa

Non tutti i rendimenti prodotti dagli strumenti finanziari hanno la stessa natura fiscale. Il TUIR distingue tra:

  • redditi di capitale, disciplinati principalmente dall’articolo 44;
  • redditi diversi di natura finanziaria, disciplinati principalmente dall’articolo 67.

La distinzione è importante perché lo stesso investimento può generare entrambe le componenti. Per azioni e obbligazioni, dividendi e interessi sono redditi di capitale, mentre le plusvalenze da vendita sono redditi diversi.

Per fondi ed ETF la semplificazione “ogni guadagno è una plusvalenza” è invece sbagliata. Per gli OICR armonizzati (UCITS) vale una regola asimmetrica:

  • il differenziale positivo — vendita, rimborso, proventi periodici — costituisce reddito di capitale;
  • il differenziale negativo costituisce reddito diverso.

È il motivo per cui le minusvalenze su altri strumenti non si compensano con i guadagni su un ETF armonizzato.

ETF armonizzati e non armonizzati

Ai fini dell’imposta di successione la distinzione non cambia nulla: contano il valore e il criterio di valutazione. Cambia molto, invece, per gli eredi al momento della vendita:

  • ETF armonizzati (UCITS, tipicamente domiciliati in Irlanda o Lussemburgo): imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% sulla quota di rendimento riferibile a titoli di Stato italiani o di Paesi white list, applicata dall’intermediario in regime amministrato;
  • ETF non armonizzati (tipicamente domiciliati negli USA): i proventi non scontano l’imposta sostitutiva, ma concorrono al reddito complessivo IRPEF con aliquota marginale, con obbligo dichiarativo in capo al contribuente. Le eventuali perdite restano redditi diversi e non compensano quei proventi.

Ereditare un portafoglio di ETF americani, quindi, significa ereditare anche una fiscalità più onerosa e un adempimento dichiarativo in più.

Cedole, dividendi e ratei

In presenza di cedole, interessi, dividendi o altri proventi maturati in prossimità della data del decesso, occorre verificare lo specifico strumento e il momento in cui il reddito assume rilevanza fiscale. I redditi di capitale seguono il principio di cassa: sono tassati in capo a chi li incassa, quindi normalmente in capo agli eredi.

Non è corretto applicare a queste componenti le regole previste per le plusvalenze da cessione.

Gli investimenti sono soggetti all’imposta di successione?

Il fatto che una plusvalenza latente non venga tassata non significa che il valore dell’investimento sia escluso dall’imposta di successione. Sono due imposte e due meccanismi diversi.

In linea generale, azioni, obbligazioni, quote di fondi, ETF e altri strumenti finanziari concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi la base imponibile dell’imposta di successione.

Esiste però un’eccezione rilevante.

Titoli di Stato: esclusi dall’attivo ereditario

L’articolo 12, comma 1, lettere h) e i) del Testo Unico successioni (D.Lgs. 346/1990) stabilisce che non concorrono a formare l’attivo ereditario:

  • i titoli del debito pubblico, tra cui espressamente BOT e CCT (e quindi anche i BTP);
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati;
  • i corrispondenti titoli emessi da Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (quindi, ad esempio, i Bund tedeschi);
  • ogni altro bene o diritto dichiarato esente da norme di legge.

Tre aspetti da tenere presenti:

  • l’esenzione non ha limiti di importo e prescinde dal grado di parentela dell’erede;
  • non consuma la franchigia: i titoli di Stato restano fuori dalla base imponibile e non erodono il milione di euro spettante a coniuge e parenti in linea retta;
  • i titoli vanno comunque indicati in dichiarazione, a fini informativi e per lo sblocco del dossier.

Una precisazione importante sulla donazione: l’esenzione vale solo per il trasferimento mortis causa. Donare titoli di Stato in vita non gode dello stesso trattamento — l’equiparazione tra successione e donazione è stata eliminata nel 1996.

E i fondi e gli ETF che contengono titoli di Stato?

Qui sta il punto più trascurato. Poiché i titoli di Stato sono irrilevanti ai fini dell’imposta di successione, per le quote di fondi comuni ed ETF si scomputa la quota del valore riferibile ai titoli di Stato ed equiparati presenti nel patrimonio del fondo alla data del decesso.

Un ETF governativo dell’area euro non è quindi trattato come un ETF azionario globale, e un bilanciato entra nell’attivo solo per la parte non riferibile a titoli esenti. Su patrimoni importanti la differenza è concreta, e richiede la percentuale comunicata dall’emittente.

Come viene determinato il valore degli strumenti finanziari

Non è corretto prendere il prezzo visualizzato sul dossier titoli il giorno del decesso. L’articolo 16 del Testo Unico successioni prevede criteri specifici:

TipologiaCriterio di valutazione
Titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristrettoMedia dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati
Quote di fondi comuni d’investimentoValore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento
Azioni e quote di società non quotateValore proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o inventario, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti
Obbligazioni e altri titoli non compresi nelle categorie precedentiValore comparato a quello di titoli con caratteristiche analoghe quotati o negoziati al mercato ristretto

Il criterio della media trimestrale può produrre un valore anche sensibilmente diverso dal prezzo del giorno, in un senso o nell’altro. Ed è lo stesso valore che, per gli strumenti soggetti all’art. 68 TUIR, diventerà il costo fiscale dell’erede: un errore in dichiarazione si trascina fino alla futura vendita.

Quali sono aliquote e franchigie dell’imposta di successione

Per gli strumenti che rientrano nell’attivo imponibile, l’imposta dipende dal rapporto tra defunto e beneficiario:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario;
  • 6% per fratelli e sorelle, oltre la franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario;
  • 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti.

È inoltre prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro per il beneficiario con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, che si applica a prescindere dal grado di parentela.

Attenzione: la franchigia è per beneficiario e riguarda l’intero asse ereditario, non il solo dossier titoli. Il patrimonio immobiliare e la liquidità concorrono a consumarla.

Chi calcola l’imposta e quando si paga

Dal 1° gennaio 2025, con il D.Lgs. 139/2024, l’imposta di successione è autoliquidata dagli eredi e non più liquidata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica:

  • la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione;
  • l’imposta si calcola direttamente in dichiarazione (quadro EF) e va versata entro 90 giorni dal termine di presentazione, con possibilità di rateazione sopra i 1.000 euro;
  • l’Agenzia mantiene il controllo successivo e può notificare un avviso di liquidazione se riscontra errori.

Il calcolo, con tutte le valutazioni viste sopra, è quindi passato in capo agli eredi. Un motivo in più per non improvvisare.

Sul piano formale, va ricordato che dal 1° gennaio 2026 le disposizioni del D.Lgs. 346/1990 sono confluite nel Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). Cambia la numerazione degli articoli, non la sostanza delle regole descritte.

Come avviene il trasferimento del dossier titoli

Alla morte dell’intestatario l’intermediario, ricevuta notizia del decesso, blocca la quota del defunto e avvia le procedure previste.

Gli eredi devono fornire la documentazione richiesta e adempiere agli obblighi successori. Nella prassi, in attesa della divisione, molti intermediari aprono un rapporto in comunione ereditaria intestato a tutti gli eredi.

Completate le verifiche, le attività possono essere attribuite agli aventi diritto secondo le rispettive quote. A seconda della situazione, gli eredi possono:

  • trasferire gli strumenti pro quota sui propri dossier;
  • vendere e dividere la liquidità;
  • concordare un’attribuzione differenziata dei singoli beni (un erede prende le obbligazioni, un altro gli ETF), quando giuridicamente e operativamente possibile.

Le modalità operative differiscono da banca a banca: è opportuno verificare in anticipo la procedura dell’intermediario presso cui sono depositati gli strumenti.

Un esempio completo

Consideriamo un patrimonio finanziario di 1 milione di euro così composto:

StrumentoValoreEntra nell’attivo ereditario?
Azioni quotate300.000 €Sì, alla media dei prezzi dell’ultimo trimestre
ETF azionario globale250.000 €Sì, per l’intero valore
Obbligazioni societarie200.000 €
BTP250.000 €No, esclusi ex art. 12 TUS

L’attivo imponibile riferibile al dossier scende quindi da 1.000.000 a 750.000 euro. Se l’unico erede è un figlio e non ci sono altri beni, il patrimonio resta sotto la franchigia di 1 milione: imposta di successione pari a zero. Se invece nell’asse ci fosse anche un immobile da 500.000 euro, la franchigia verrebbe superata e il 4% si applicherebbe sull’eccedenza.

Sul fronte reddituale, in parallelo:

  • le plusvalenze latenti presenti sugli strumenti non diventano imponibili per il solo fatto che si apre la successione;
  • per gli strumenti ricevuti deve essere determinato il nuovo valore fiscalmente riconosciuto, che conterà alla prima vendita;
  • eventuali cedole e dividendi incassati dagli eredi seguono le regole dei redditi di capitale.

Basta cambiare la composizione — sostituendo l’ETF azionario con un ETF governativo euro, o con un ETF domiciliato negli USA — perché cambino sia la base imponibile sia la fiscalità futura degli eredi, a parità di valore di mercato.

In sintesi

AspettoRegola generale
Plusvalenze latentiIl trasferimento per successione non è una cessione a titolo oneroso: non realizza la plusvalenza
Prezzo fiscale dell’eredeValore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione; valore normale alla data di apertura per i titoli esenti (art. 68 c. 6 TUIR)
Minusvalenze del defuntoNon si trasferiscono agli eredi
Azioni, obbligazioni societarie, fondi, ETFConcorrono all’attivo ereditario secondo i criteri dell’art. 16 TUS
Titoli di Stato italiani, UE e SEE ed equiparatiEsclusi dall’attivo ereditario, senza limiti di importo e senza consumare la franchigia
Fondi ed ETF con titoli di Stato in portafoglioSi scomputa la quota riferibile ai titoli esenti
Cedole, interessi e altri proventiVanno analizzati separatamente dalla plusvalenza latente, secondo il principio di cassa
Imposta di successioneAutoliquidata dagli eredi, con aliquote e franchigie in base al grado di parentela

Perché la pianificazione successoria è importante

La fiscalità è solo uno degli aspetti del passaggio generazionale.

Un patrimonio finanziario può comprendere strumenti con regole fiscali diverse, dossier presso più intermediari, investimenti intestati a persone diverse e beni da distribuire tra più eredi. Pianificare in anticipo consente di conoscere la struttura del patrimonio, valutarne le conseguenze fiscali e organizzare il passaggio agli eredi in modo ordinato.

Per patrimoni rilevanti la differenza non sta nel conoscere l’aliquota, ma nel capire quali beni entrano davvero nella base imponibile, quale valore verrà loro attribuito, chi calcola l’imposta e come gli strumenti arriveranno ai beneficiari.

Dal 2025, con l’autoliquidazione, quella responsabilità è degli eredi. È un motivo in più per affrontare il tema prima che diventi un problema.

Hai bisogno di analizzare la struttura del tuo patrimonio o di pianificare il passaggio generazionale?

Contattaci per valutare la tua situazione patrimoniale e individuare le soluzioni più adatte.

Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una valutazione fiscale, legale o successoria riferita al caso concreto.

Questo è un articolo verificato
✔ Informazioni verificate
Filippo Angeloni
CEO & CFA – Athena SCF
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Filippo Angeloni

Filippo Angeloni è un consulente finanziario indipendente, imprenditore digitale e divulgatore tra i più seguiti in Italia su finanza personale, investimenti ed ETF. È fondatore di Athena SCF, una società di consulenza finanziaria fee-only specializzata in pianificazione patrimoniale, ottimizzazione fiscale e strategie FIRE (Financial Independence, Retire Early). Laureato con pieni voti in Business Administration all’Università di Bologna e con un Master in internazionalizzazione d’impresa, ha fondato e co-fondato tre realtà innovative nei settori della consulenza indipendente, della blockchain e della formazione online. Attraverso il suo canale YouTube, LinkedIn e la sua newsletter, aiuta migliaia di risparmiatori a tagliare i costi, proteggere il patrimonio e investire in modo consapevole, indipendente e orientato ai propri obiettivi. È tra i principali promotori in Italia della consulenza finanziaria indipendente, con un focus su ETF, obbligazioni, oro fisico, Bitcoin e previdenza complementare. Vanta oltre 2,8 milioni di visualizzazioni su YouTube e centinaia di clienti serviti, confermando l’efficacia del suo approccio etico, trasparente e senza conflitto di interessi.

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